Fondo di solidarietà: in Trentino nuove regole di accesso
Rendiamo conto di una correzione legislativa circa la disciplina e le modalità di accesso alle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie del Fondo di solidarietà della Regione Trentino.
Precisamente, il decreto interministeriale MLPS/MEF n. 103593/2019 ha decretato la modifica del precedente decreto (MLPS/MEF n. 96077/2016), stabilendo in 14 articoli sostanziali novità nell’assetto del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.
Seguendo l’intervento legislativo, la circolare INPS n. 156 del 29 dicembre 2020 descrive il neonato regolamento entrato in vigore il 27 ottobre 2019.
Fondo di solidarietà del Trentino: note storiche
Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato “Fondo di solidarietà del Trentino”, è stato istituito dal citato decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077.
Con circolare n. 197 dell’11 novembre 2016, ne è stato illustrato il regolamento nonché le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione, alle modalità di versamento dei contributi e alla disciplina della prestazione di assegno ordinario.
A tre anni di distanza, con il decreto interministeriale 103593 del 9 agosto 2019 (Allegato n. 1), è stato recepito l’accordo sindacale sottoscritto il 5 ottobre 2018 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino, con il quale è stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo.
Da ultimo, la circolare qui commentata n. 156/2020 chiarisce il nuovo regolamento.
Finalità del Fondo
In chiusura, rammentiamo che il Fondo di solidarietà del Trentino è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.