Ristori, ammortizzatori emergenziali: nuove disposizioni

L’INPS rappresenta le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella circolare n. 139/2020, illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 137/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza.

Ristori, ammortizzatori emergenziali: rideterminazione del periodo

Nel quadro complessivo delle misure introdotte a sostegno dei lavoratori e delle imprese, l’articolo 12 del richiamato decreto ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva.

In particolare, la norma prevede che quei datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Va preliminarmente osservato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31
dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto-legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Ma l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al
15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020.

Le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive.

Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Con riferimento a coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal decreto–legge n. 137/2020, si precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020.

Ristori, ammortizzatori emergenziali: chi deve il contributo addizionale?

L’INPS rammenta che in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane previste dal medesimo decreto-legge sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.

Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

La medesima esenzione riguarda i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto–legge n. 104/2020, e 12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” richieste dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che prevede la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.