Decreto Ristori, CdL: proposte di modifica

Il Decreto Ristori presenta diversi rilievi di criticità. Sotto accusa l’articolo 12.

Decreto Ristori. I CdL sollevano criticità

Ammortizzatori sociali

1. Una prima criticità deriva dalla difficoltà del coordinamento con il Decreto “Agosto”, con riferimento al vincolo, per l’accesso alle 6 settimane di cui al d.l. 137/2020, della preventiva autorizzazione delle “seconde 9” di cui al d.l. 104/2020.

Questo crea difficoltà per chi, all’entrata in vigore delle norme in discorso non abbia utilizzato, in tutto o in parte, le settimane concesse dal Decreto “Agosto”.

Inoltre, dalla formulazione della norma sembrerebbe che, in ogni caso, il 15 novembre sia l’ultima data utile per la fruizione delle “9+9” settimane di agosto, con la conseguenza del rischio di lasciare senza copertura, fino al 31 dicembre, una significativa quota di aziende.

Tra le proposte di modifica all’articolo 12 del D.L. 137/2020, presentate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso dell’audizione sul provvedimento presso le Commissioni Bilancio e Finanze e Tesoro del Senato, quella di ovviare alle conseguenze di cui sopra, fortemente penalizzanti per le aziende, considerato lo spirito che ha guidato gli interventi in materia, teso ad ampliare quanto più possibile la platea dei soggetti abilitati e l’ambito temporale per fare ricorso agli ammortizzatori sociali.

Soluzione CdL

E’ necessario ammettere espressamente la possibilità della fruizione integrale del periodo di ammortizzatori sociali previsto dal Decreto “Agosto”, fino al 31 dicembre 2020.

Domanda di integrazione salariale

2. L’art. 12 riprende il sistema dei termini decadenziali per la proposizione delle domande o per la trasmissione di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo, così come consolidatosi nella evoluzione normativa emergenziale di questi mesi.

Ma la meccanica operazione di riproposizione testuale del testo dell’art. 1 del Decreto “Agosto” nell’articolo 12 del Decreto “Ristori” porta con sé la frase per la quale “in fase di prima applicazione, il termine di decadenza (…) è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del (…) decreto legge”.

Una previsione ragionevole per quelle norme che disponevano periodi di ammortizzatori sociali anche con decorrenze retroattive, in quanto soccorreva alla necessità di garantire in ogni caso un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere agli adempimenti richiesti.

Applicandolo meccanicamente a disposizioni come l’articolo 12 del Decreto “Ristori”, che dispone per il futuro, senza neppure la dicitura “se successivo”, implica che la scadenza del termine per una domanda in relazione ad un periodo ricadente nel mese di novembre coincida con la fine dello stesso mese di novembre, con grave compressione dell’esercizio dei diritti degli interessati.

Soluzione CdL

Si chiede di considerare l’ampliamento dei termini sia per la scadenza della domanda di integrazione salariale che per la presentazione dei modelli per il pagamento diretto dei sostegni ai lavoratori.

Lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale

3. Il decreto “Ristori” perpetua il silenzio del decreto “Agosto” sui lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale.

Decreto Ristori. Silenzio sui lavoratori interessati dai trattamenti emergenziali

l D.L. n. 137/2020, inopportunamente, non dispone nulla sul punto.

Suggerimento CdL

Il vuoto andrebbe colmato quanto prima, in sede di prassi e/o di conversione.

Licenziamenti. Cdl ma anche INL

4. I commi da 9 a 11 dell’art. 12 del D.L. n. 137/2020 sono anch’essi riproduttivi, in maniera sostanzialmente identica, dei primi tre commi dell’art. 14 del D.L. n. 104/2020, con un’unica, fondamentale eccezione: scompare la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che fa posto alla lapidaria indicazione del termine del 31 gennaio 2021 quale limite di durata del divieto dei licenziamenti, valido per tutti a prescindere dall’accesso alle misure di sostegno al reddito altrimenti predisposte.

Constatazione CdL

Tale nuova posizione acuisce i problemi di compatibilità costituzionale della misura del blocco dei licenziamenti, per questa sua insensibilità alle altre misure predisposte a tutela della dichiarata intenzione di mantenimento del livello occupazionale.

Sul tema “licenziamenti” è intervenuta una nota INL, la n. 936/2020, che ha illustrato al personale ispettivo le principali novità normate dal Decreto c.d. “Agosto” prima, dal Decreto c.d. “Ristori” poi, sul divieto di licenziamento per il quale l’Istituto sottolinea che slitterà, per il momento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.