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  Lavoro  Periodo di prova: istruzioni per l’uso
Lavoro

Periodo di prova: istruzioni per l’uso

redazioneredazione—Ottobre 30, 2020
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Sul periodo di prova, le frasi più ricorrenti di datori di lavoro e lavoratori che ignorano il corretto funzionamento del periodo di prova nel contratto di lavoro sono:

devo assumere il lavoratore che ha terminato la prova!

il lavoratore che ho tenuto in prova non mi piace; lo mando via, tanto il contratto non è partito!

anche se ho un contratto full-time in regola vado a fare la prova in altra azienda, tanto è una prova!

Periodo di prova. Cos’è?

Cerchiamo di fare chiarezza su quali sono le regole che disciplinano il periodo di prova e capire come questo “sconosciuto” non sia estraneo al rapporto di lavoro ma ne sia parte integrante.

Il periodo di prova è un periodo di lavoro in cui lavoratore e datore di lavoro hanno la possibilità di verificare il contratto di lavoro sottoscritto e decidere se proseguire o meno nello stesso.

Il datore di lavoro può verificare le capacità professionali del dipendente e la sua idoneità a svolgere la mansione assegnata. Il lavoratore può verificare le condizioni di lavoro e il suo interesse personale a proseguire nel contratto.

Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

Caratteristiche del periodo di prova a pena di nullità dello stesso:

-deve essere stipulato in forma scritta;

-deve essere sottoscritto dalle parti in data antecedente o contestuale all’inizio della prestazione lavorativa;

-deve essere realmente eseguito;

-deve essere accompagnato da una specifica indicazione delle mansioni affidate al dipendente per cui si effettua la prova stessa;

-deve essere retribuito.

Qualora manchi uno degli elementi sopra riportati, il patto di prova può essere considerato nullo con la conseguenza che il rapporto di lavoro si considera stipulato a tempo indeterminato fin dall’inizio, anche se a tempo determinato, nel caso in cui il dipendente voglia far valere i suoi diritti.

Il periodo di prova deve essere, quindi, necessariamente svolto all’interno di un’assunzione formalizzata, cioè denunciata presso il centro per l’impego in modalità telematica.

Reale esecuzione del periodo di prova

Anche se un’interpretazione letterale della definizione del periodo di prova fa ritenere che il datore di lavoro possa liberamente recedere durante l’esecuzione dello stesso, vi sono dei limiti a tale libertà imposti dalla giurisprudenza che, se non rispettati, possono rendere il licenziamento illegittimo.

In linea generale, si dice che Il periodo di prova deve essere realmente eseguito. Questa generica definizione sta a significare che il lavoratore deve essere messo in grado di mostrare le sue capacità lavorative; nel dettaglio:

-effettiva attribuzione delle mansioni per cui è stato messo in prova: al lavoratore deve essere permesso di effettuare le mansioni per cui è stato assunto e sta eseguendo la prova e non devono essere assegnate mansioni diverse da quelle dettagliate nella lettera di assunzione;

– accettabile lasso temporale di durata della prova prima del recesso: al lavoratore deve essere permesso di mostrare le sue capacità lavorative in un lasso temporale sufficiente rispetto la durata effettiva del periodo di prova. Se, ad esempio, è stato assunto un dipendente il cui contratto scritto prevede 3 mesi di prova, il recesso del datore di lavoro dopo 15 giorni, per mancato superamento del periodo di prova, potrà considerarsi illegittimo se il lavoratore dimostra di non aver avuto tempo di far vedere le sue capacità rispetto la mansione assegnata.

Periodo di prova: quanto dura?

La durata del periodo di prova può essere stabilita dalle parti, senza tuttavia mai eccedere quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e, in ogni caso, non deve superare i 6 mesi.

E’ importante anche verificare e formalizzare per iscritto se la durata del periodo di prova è espressa in giorni di calendario o di lavoro effettivo.

Periodo di prova e tempo determinato

Anche nei contratti a tempo determinato è lecito inserire un patto di prova purché la durata dello stesso sia riproporzionata rispetto alla durata del rapporto di lavoro.

Molti Ccnl disciplinano direttamente tale aspetto, stabilendo la durata del periodo di prova in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

In caso di più contratti a tempo determinato o di trasformazioni a tempo indeterminato, a parità di mansioni e livello concessi non si potrà replicare il periodo di prova una volta che si è già esaurito nel primo contratto a termine.

Periodo di prova nel part-time

In caso di contratto part-time, secondo il principio di non discriminazione per i lavoratori a tempo parziale e purché si rispettino i requisiti di legge per la sua validità, il patto di prova è ammesso in queste modalità:

–part-time orizzontale: la durata è la stessa che per il contratto a tempo pieno;

–part-time verticale: spesso viene riproporzionata la durata o vengono considerati i soli giorni effettivamente lavorati.

In entrambi i casi la regola è sempre la stessa: consultare il Ccnl di applicazione.

E’ quindi fondamentale comprendere la funzione del periodo di prova, non dimenticando le regole base che lo disciplinano. Si eviteranno spiacevoli sorprese e il lavoratore vedrà i suoi diritti tutelati.

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