Formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, in particolare di quelli concernenti:
- gli investimenti in beni strumentali;
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
- gli investimenti in innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0.
Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.
Formazione 4.0: a cosa serve?
Formazione 4.0 è misura agevolativa volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.
Formazione 4.0: quali vantaggi?
E’ riconosciuto un credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, in tale misura:
FORMAZIONE 4.0 | PERCENTUALE | IMPRESE |
Limite massimo annuale: €. 300.000 | 50% delle spese ammissibili | PICCOLE |
Limite massimo annuale: €. 250.000 | 40% delle spese ammissibili | MEDIE |
Limite massimo annuale: €. 250.000 | 30% delle spese ammissibili | GRANDI |
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Formazione 4.0: a chi si rivolge?
Destinatarie del credito sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di:
- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Formazione 4.0: a quali condizioni?
La fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Formazione 4.0: come si accede?
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
AGGIORNAMENTO: nell’ambito dell’intervento normativo di cui alla Legge di Bilancio 2020, è stato precisato che la comunicazione effettuata dalle imprese che si avvalgono del credito d’imposta collegato agli investimenti in Formazione 4.0, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del MiSE delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici; neppure, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
FORMAZIONE 4.0 – NORME DI RIFERIMENTO |
Legge di Bilancio 2020 – Commi da 210 a 217 |
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 1, commi 46 – 56 |
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.2 |
Decreto 4 maggio 2018 – Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018 |
Relazione illustrativa del Decreto 4 maggio 2018 |
Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 – Chiarimenti sul credito d’imposta |