PMI: fase 2 della moratoria esposizioni debitorie
Nell’articolo 65 del Dl “Agosto” (n. 104/2020), il Legislatore ha prorogato al 31 gennaio 2021 la misura prevista dal Dl “Cura Italia” che ha introdotto una moratoria delle scadenze relative a diverse tipologie di esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI verso soggetti autorizzati alla cessione del credito.
La moratoria avrebbe avuto validità sino al 30 settembre 2020. Per effetto del richiamato articolo 65, il termine slitta al 31 gennaio 2021.
Aspetti procedurali
Conseguenza nei rapporti tra imprese e istituti di credito è che:
- le aperture di credito “a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati, neppure parzialmente, fino alla data ultima stabilita del 31 gennaio 2021, per gli importi esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo 2020;
- i contratti relativi a prestiti non rateali sono prorogati fino al 31 gennaio 2021; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale;
- i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, sono prorogati al 31 gennaio 2021; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Viene contestualmente prorogato al 31 gennaio 2021 il termine di validità della garanzia appositamente istituita a valere sulla sezione speciale del Fondo per le PMI. La sezione speciale del Fondo, in particolare, garantisce il 33%:
a) dei maggiori utilizzi effettuati, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato delle aperture di credito e ai finanziamenti accordati al 17 marzo 2020;
b) dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali in scadenza al 31 gennaio 2021;
c) delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021.
A seguito della proroga, la norma prevede che il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno decorre a partire dal nuovo termine del 31 gennaio 2021 in luogo della scadenza precedente. Pertanto, è prorogata al 31 gennaio 2021 la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le microimprese e le PMI destinatarie della moratoria.
Il Dl “Agosto” stabilisce, altresì, che per le imprese già ammesse alle misure di sostegno la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da inoltrare al soggetto finanziatore entro il vicino 30 settembre 2020.
Diversamente, le imprese che, al 15 agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono effettuare apposita richiesta, entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità indicate per le imprese già ammesse al beneficio.