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Il tax credit Sanificazione spetta tutto. Il budget stanziato, 200 milioni di euro, è stato sufficiente per coprire il 100% del credito spettante, ossia: il 30% delle spese per sanificare comunicate dalle imprese che hanno fatto richiesta del bonus nella finestra temporale 4 ottobre – 4 novembre 2021.
Tra le spese rientrano anche i tamponi Covid-19.
Così l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021 sulla determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73).
Non resta che attendere l’istituzione del codice tributo per la fruizione in compensazione con l’F24 o il modello Redditi 2022, in caso si volesse utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.
Resta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.
Nel provvedimento l’Agenzia spiega che:
- l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, in assenza di rinuncia;
- ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il bonus Sanificazione in breve
Si ricorda che, per ciascun beneficiario, il credito d’imposta:
- è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dall’articolo 32 Dl 73/2021;
- è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
- non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta sono contenuti nel provvedimento del 15 luglio 2021.

