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  Fisco  NASpI: non imponibilità Irpef dell’importo
Fisco

NASpI: non imponibilità Irpef dell’importo

redazioneredazione—Giugno 18, 2021
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Sulla NASpI, un provvedimento agenziale del 17 giugno 2021 stabilisce i criteri per beneficiare della non imponibilità Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015 ha istituito l’indennità mensile di disoccupazione “NASpI” per fornire sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro.

L’articolo 8 di quel decreto prevede che il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, non ancora erogato, a titolo, tra gli altri, di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Domanda di anticipazione NASpI

Il lavoratore interessato deve – ai fini del riconoscimento dell’esenzione – presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Deve anche allegare alla domanda di anticipazione, con le modalità individuate dall’Inps, i seguenti documenti:

˗ attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;

˗ stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività a lui assegnata;

˗ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

A fronte di questo l’Inps, erogatore della NASpI, non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e certificherà, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione unica.

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it

NASpI
INPS – CIRCOLARE N. 87 DEL 18 GIUGNO 2021
AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO 17.06.2021
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