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La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue del 3 settembre 2026 la comunicazione C/2026/4637, con le linee guida per applicare il Regolamento Ue 2024/3015 sul divieto di prodotti ottenuti mediante lavoro forzato. La disciplina si applicherà dal 14 dicembre 2027 e definisce procedure e criteri per individuare i rischi, svolgere le indagini e valutare le prove.
Il regolamento vieta di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, oppure esportare, qualsiasi prodotto realizzato mediante lavoro forzato, anche quando questo abbia interessato soltanto una fase della produzione. Il divieto riguarda materie prime, componenti e prodotti intermedi e opera indipendentemente dall’origine, dal settore e dalla tipologia del bene. Restano esclusi dal ritiro i prodotti già arrivati all’utilizzatore finale.
La normativa considera lavoro forzato quello definito dalla Convenzione OIL n. 29, compreso il lavoro minorile forzato, e quello imposto dalle autorità statali secondo la Convenzione OIL n. 105.
Le autorità adotteranno quindi un approccio basato sul rischio, valutando gravità ed estensione del fenomeno, quantità dei prodotti coinvolti e incidenza della componente sospetta sul prodotto finale. Tra gli indicatori figurano coercizione, limitazione della libertà personale, minacce, sorveglianza e pressione psicologica.
Nelle catene di approvvigionamento extra-Ue, l’importatore europeo rappresenta il principale interlocutore dell’autorità, mentre l’impresa dovrà fornire informazioni sulle misure adottate per individuare e ridurre i rischi. La fase preliminare prevede, in generale, 30 giorni lavorativi per rispondere.
La due diligence assume un ruolo centrale: mappatura della filiera, tracciabilità delle materie prime, clausole contrattuali, audit indipendenti, sistemi di reclamo e misure correttive possono dimostrare l’effettivo controllo della supply chain.
Le indagini dovrebbero concludersi entro nove mesi. In caso di violazione, l’autorità può vietare la commercializzazione e l’esportazione, ordinando inoltre il ritiro e, di regola, lo smaltimento dei prodotti.

