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Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS stabilisce che la prestazione della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, compreso il caso in cui il medico abbia effettuato una visita ambulatoriale.
La regola generale resta invariata: l’evento di malattia decorre dalla data in cui il medico redige il certificato e attesta, sulla base della valutazione clinica, l’incapacità temporanea del lavoratore. Il primo giorno dell’evento assume un ruolo importante anche per il calcolo della carenza, cioè i primi tre giorni non indennizzati dall’INPS, oltre che per le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e alcune eventuali sanzioni.
La novità riguarda il giorno precedente alla certificazione. L’INPS già riconosceva questa giornata quando il medico indicava nel certificato la formula “Dichiara di essere ammalato dal…” riferita al giorno immediatamente precedente alla visita e la visita avveniva presso il domicilio del lavoratore.
Ora l’Istituto supera il precedente orientamento applicativo e riconosce la stessa tutela anche quando il lavoratore effettua la visita in ambulatorio. Restano però due condizioni precise: il giorno precedente non deve essere un festivo infrasettimanale né un sabato o una domenica. In questi casi, infatti, il lavoratore può rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
La modifica nasce dall’evoluzione dell’assistenza sanitaria territoriale e dalla progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, accompagnata da maggiori carichi di lavoro e nuovi compiti organizzativi e assistenziali. L’INPS punta così a evitare che le difficoltà organizzative nell’accesso alla visita penalizzino il lavoratore.
La nuova interpretazione, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira quindi a garantire una tutela previdenziale più effettiva e un trattamento uniforme sul territorio nazionale.

