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Il Regolamento IA entra in una fase decisiva anche nell’ordinamento italiano. Con i provvedimenti n. 531 e n. 532 del 14 luglio 2026, pubblicati nella newsletter n. 550/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso due pareri strategici favorevoli sugli schemi di decreto legislativo destinati ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), formulando tuttavia una serie di condizioni e osservazioni che rafforzano il presidio dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali.
I recenti pareri affrontano aspetti differenti ma strettamente collegati: da un lato la disciplina dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, nella responsabilità civile e penale; dall’altro l’organizzazione delle autorità nazionali competenti, gli spazi di sperimentazione, il mercato dell’IA e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nella formazione, nel lavoro e nella pubblica amministrazione.
Regolamento IA e governance nazionale: il ruolo del Garante si rafforza
Il provvedimento n. 532 riguarda lo schema di decreto che disciplina i poteri delle autorità nazionali competenti e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei principali settori pubblici e privati.
Il Garante valuta positivamente l’impianto generale del decreto, ritenendolo coerente con il Regolamento europeo e con la legge di delegazione. Tuttavia individua alcune integrazioni ritenute indispensabili.
Tra le principali richieste figurano:
- il riconoscimento espresso del potere del Garante di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche in materia di IA;
- il rinvio alla disciplina sanzionatoria prevista dal Codice Privacy per i procedimenti di competenza dell’Autorità;
- il chiarimento del ruolo del Garante quale organismo notificato nelle procedure di valutazione della conformità previste dall’AI Act;
- la partecipazione del Garante agli spazi di sperimentazione (“sandbox”) quando siano trattati dati personali.
L’Autorità sottolinea inoltre l’esigenza di rafforzare le garanzie nei rapporti di lavoro, proponendo di estendere il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate anche alle valutazioni che possono incidere significativamente sul percorso professionale del lavoratore.
Formazione, scuola e competenze digitali: privacy al centro
Particolare attenzione viene dedicata al sistema educativo.
Lo schema di decreto introduce percorsi formativi destinati sia agli studenti sia ai docenti, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali avanzate, alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale e capacità di valutazione critica delle informazioni.
Il Garante considera positivamente tale impostazione, evidenziando però come ogni percorso debba essere costruito nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, tutela dell’identità digitale, minimizzazione dei dati e utilizzo etico delle tecnologie.
La formazione diventa così uno degli strumenti fondamentali per coniugare innovazione e tutela dei diritti.
IA nelle attività di polizia: il Garante chiede maggiori garanzie
Il parere n. 531 affronta invece uno dei temi più delicati dell’intero AI Act: l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nelle indagini.
Anche in questo caso il Garante esprime un giudizio complessivamente favorevole, subordinandolo però all’accoglimento di numerose condizioni finalizzate a prevenire utilizzi sproporzionati o incompatibili con il diritto europeo.
Le richieste principali riguardano:
- il rafforzamento della sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio;
- l’utilizzo, nella ricerca e sperimentazione, di dati sintetici o adeguatamente pseudonimizzati in sostituzione dei dati operativi sensibili;
- la partecipazione del Garante agli spazi di sperimentazione che prevedano trattamenti di dati personali;
- la definizione di rigorosi requisiti qualitativi per le banche dati biometriche utilizzate nelle attività di identificazione;
- l’obbligo di cancellazione effettiva dei dati raccolti illegittimamente.
Riconoscimento facciale e identificazione biometrica
Uno dei passaggi più significativi riguarda l’utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota e del riconoscimento facciale.
Il Garante richiama il principio secondo cui tali strumenti devono essere utilizzati esclusivamente nei casi espressamente consentiti dal Regolamento europeo, evitando qualsiasi forma di sorveglianza generalizzata.
L’Autorità chiede inoltre che:
- le banche dati di riferimento siano costruite esclusivamente per gli specifici casi autorizzati;
- siano previsti rigorosi tempi di cancellazione dei dati;
- venga impedita ogni forma di ampliamento progressivo (“incrementalità”) degli archivi biometrici;
- l’elaborazione dei dati biometrici nei sistemi di videosorveglianza avvenga esclusivamente ex post e solo in presenza di specifiche esigenze investigative.
Si tratta di prescrizioni che rafforzano il principio di proporzionalità già previsto dal Regolamento IA e dal quadro europeo in materia di protezione dei dati.
Equilibrio tra innovazione e diritti fondamentali. Qui nascono le condizioni
La lettura congiunta dei due pareri evidenzia una linea interpretativa chiara.
Il Garante non si oppone allo sviluppo dell’intelligenza artificiale né all’introduzione di nuovi strumenti tecnologici nella pubblica amministrazione, nelle imprese o nelle attività investigative.
L’Autorità individua però alcune condizioni imprescindibili:
- centralità della supervisione umana;
- trasparenza dei sistemi;
- qualità dei dati utilizzati;
- limitazione delle decisioni automatizzate;
- accountability delle amministrazioni e degli operatori;
- tutela effettiva dei diritti fondamentali.
I pareri rappresentano un passaggio decisivo nel processo di attuazione italiana dell’AI Act.
Le osservazioni formulate dal Garante delineano un modello di governance nel quale innovazione tecnologica e protezione dei dati personali non costituiscono interessi contrapposti, bensì elementi complementari di una regolazione moderna dell’intelligenza artificiale.
L’obiettivo perseguito dall’Autorità è quello di favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’IA senza comprimere le garanzie previste dal GDPR e dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, assicurando che la trasformazione digitale avvenga nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali.

