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Assegno unico e universale, con Circolare n. 81 del 24 luglio 2026, INPS illustra le novità introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026. In particolare, vengono chiariti:
- ambito di applicazione;
- requisiti di accesso;
- criteri di determinazione dell’importo;
- modalità di presentazione della domanda (con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione).
Figli beneficiari: entrano anche quelli residenti in altri Paesi UE
La principale novità è l’ampliamento della platea dei figli per cui è possibile richiedere l’Assegno.
La circolare stabilisce che, ai soli fini dell’Assegno, sono considerati beneficiari anche:
- figli fiscalmente a carico del richiedente;
- residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea
Questa estensione non modifica le regole ISEE, ma permette di includere figli che, pur vivendo all’estero, risultano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.
Restano invariati gli altri criteri:
- figli minorenni;
- figli maggiorenni fino a 21 anni (con sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, compreso il possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro);
- figli con disabilità senza limiti di età.
Requisiti per accedere alla prestazione economica
Possono accedere all’Assegno univo e universale i seguenti soggetti:
- cittadini italiani o di altro Stato membro UE;
- familiari di cittadini di uno Stato membro UE;
- cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ma che siano in possesso di: permesso di soggiorno, permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi oppure permesso di soggiorno per motivi di ricerca per un periodo superiore a 6 mesi.
Altri requisiti sono altresì:
- il pagamento delle imposte sui redditi in Italia;
- la residenza e il domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva.
Presentazione della domanda
La circolare dettaglia sia i soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza sia le modalità di presentazione della stessa che si distinguono se soggetti lavoratori residenti in Italia o non residenti.
Melania Baroncini

