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L’INPS, con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle misure introdotte dall’articolo 6 del Decreto-legge n. 107 del 26 giugno 2026, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causate da eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore.
Le disposizioni si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e riguardano sia i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, destinatari della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), sia le imprese agricole che ricorrono alla Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).
CIGO
Per le aziende dei comparti edilizia, lapideo ed escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell’attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), come le condizioni climatiche estreme, potranno beneficiare di un regime agevolato.
Le principali novità prevedono:
- la neutralizzazione dei periodi di CIGO fruiti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, che non saranno conteggiati nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile;
- l’esonero dal contributo addizionale normalmente dovuto per tali trattamenti;
- la conferma dell’assenza del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva per accedere alla prestazione nei casi di eventi oggettivamente non evitabili.
Restano invece invariati i termini di presentazione delle domande, che devono essere inoltrate entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.
CISOA
Importanti novità riguardano anche il settore agricolo. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, la CISOA viene riconosciuta:
- sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) sia agli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero, oltre che nelle ipotesi di sospensione dell’intera giornata;
- senza il requisito minimo delle 181 giornate lavorative.
Le giornate coperte dalla prestazione:
- non vengono conteggiate nel limite massimo annuale delle 90 giornate di CISOA;
- sono considerate utili ai fini del calcolo della disoccupazione agricola e del raggiungimento delle 181 giornate richieste dalla normativa.
Per i trattamenti CISOA previsti dalla disciplina emergenziale, il pagamento sarà effettuato direttamente dall’INPS, senza ulteriori adempimenti da parte dei datori di lavoro oltre alla presentazione della domanda.

