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L’INPS, con il messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026, introduce nuove disposizioni operative per la compilazione del flusso UniEmens relativo ai permessi previsti dalla Legge 104/1992 e ai congedi straordinari disciplinati dal Decreto Legislativo n. 151/2001. Le novità entreranno in vigore a partire dal mese di competenza di settembre 2026.
L’obiettivo del provvedimento è rendere più uniforme e coerente la gestione dei conguagli effettuati dai datori di lavoro. La principale innovazione riguarda l’obbligo di compilare il campo <BaseRif>, finora facoltativo, all’interno della sezione contributiva <InfoAggCausaliContrib> del flusso UniEmens.
Secondo le indicazioni dell’Istituto, il nuovo elemento dovrà contenere la retribuzione teorica del lavoratore. Per i permessi previsti dall’articolo 33 della Legge 104, dovrà essere indicata la retribuzione teorica del mese in cui si verifica l’evento; nel caso dei congedi straordinari e del prolungamento del congedo parentale, invece, dovrà essere utilizzata la retribuzione teorica del mese precedente. Per i lavoratori assunti o cessati nel mese di riferimento, dovrà essere presa in considerazione la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
Le nuove disposizioni interessano diversi codici conguaglio utilizzati per la gestione dei permessi e dei congedi, tra cui quelli relativi al prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave, ai permessi mensili della Legge 104, ai permessi orari e giornalieri per i lavoratori con disabilità e al congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità grave.
L’INPS richiama infine l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di compilare con precisione tutti gli elementi del flusso UniEmens, verificando la corretta valorizzazione della retribuzione teorica, dei giorni retribuiti, della percentuale di part-time, del codice fiscale del beneficiario dell’assistenza e della corretta associazione tra codice evento e codice conguaglio.

