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Si sono conclusi i dodici mesi del periodo transitorio. Il nuovo Accordo Stato‑Regioni siglato il 17 aprile 2025 è di fatto il quadro normativo unico per la formazione della sicurezza destinata a lavoratori, dirigenti, preposti e datori. Il documento, adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, è in Gazzetta Ufficiale n. 119/2025 e sostituisce integralmente gli Accordi del 2011.
Termina il periodo transitorio
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’Accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito istituzionale. Il periodo transitorio ha consentito l’avvio di percorsi formativi secondo le precedenti regole. Dal 19 maggio 2026:
- i corsi devono essere progettati ed erogati solo secondo le nuove disposizioni;
- gli enti formatori devono adeguare programmi, attestati e modalità di erogazione;
- imprese e consulenti devono verificare la conformità della formazione pregressa.
Struttura dell’Accordo Stato-Regioni: percorsi, contenuti e criteri di qualità
L’Accordo introduce un impianto organico che ridefinisce: durata e contenuti minimi dei corsi per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro; criteri per la progettazione formativa e per la qualificazione dei docenti; standard uniformi per la valutazione dell’apprendimento; requisiti formali degli attestati, con indicazioni puntuali su dati obbligatori, riferimenti normativi e tracciabilità.
Le nuove regole puntano a garantire maggiore qualità, omogeneità territoriale e coerenza con i rischi effettivi delle attività produttive.
Formazione pregressa e crediti formativi, i criteri sono più stringenti
Le FAQ ufficiali elaborate dal gruppo tecnico Ministero – INAIL – INL – Regioni (pubblicate tra 2025 e 2026) chiariscono che: il riconoscimento della formazione pregressa richiede verifica puntuale dei contenuti rispetto ai nuovi standard; i crediti formativi hanno validità decennale per specifici percorsi, salvo aggiornamenti obbligatori; non è possibile “traslare” automaticamente corsi non conformi ai nuovi contenuti minimi.
Modalità di erogazione: limiti a e‑learning e videoconferenza
L’Accordo stabilisce un quadro più rigoroso sulle modalità formative: e‑learning ammesso solo per moduli teorici specifici e con piattaforme tracciabili; videoconferenza sincrona consentita per parti teoriche, con requisiti tecnici e registri di presenza; formazione in presenza obbligatoria per moduli pratici e addestramento.
Queste indicazioni rispondono all’esigenza di garantire efficacia formativa e verificabilità.
Attrezzature di lavoro: nuovi percorsi e requisiti per addestratori
L’Accordo aggiorna e amplia l’elenco delle attrezzature per cui è richiesta formazione specifica, introducendo: nuovi moduli per attrezzature prima non regolamentate; requisiti più stringenti per addestratori e docenti; obbligo di addestramento documentato e verificabile.
Preposti: aggiornamento annuale obbligatorio
Le FAQ ministeriali confermano che i preposti devono svolgere un aggiornamento annuale, con contenuti mirati alla vigilanza operativa e alla gestione delle non conformità. Si tratta di una delle novità più rilevanti per imprese e consulenti.
Accreditamento dei soggetti formatori: validità regionale
Un chiarimento importante delle FAQ riguarda l’accreditamento: quello regionale è valido solo nella Regione che lo ha rilasciato; non esiste reciprocità automatica tra Regioni; i soggetti formatori devono verificare la propria posizione rispetto ai requisiti dell’Accordo.
Questo Accordo è un passaggio decisivo verso un sistema formativo più coerente, controllabile e orientato alla prevenzione. Per imprese, consulenti e enti formatori, la piena operatività delle nuove regole richiede un adeguamento immediato di percorsi, attestati e modalità di erogazione, con particolare attenzione alle FAQ istituzionali che completano il quadro applicativo.
A. L.

