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Con la circolare n. 67 del 18 giugno 2026, l’INPS ha illustrato le aliquote applicabili, gli importi destinati alla copertura delle prestazioni di maternità, le nuove quote INAIL e le modalità di pagamento per il settore agricolo.
Contribuzione IVS
Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), l’INPS conferma l’aliquota del 24%, in vigore dal 2018, senza differenze legate all’età dell’assicurato o alla localizzazione dell’azienda agricola. Il calcolo continua a basarsi sul reddito convenzionale annuo determinato in funzione delle fasce di reddito previste dalla normativa di settore. Per il 2026 il reddito medio convenzionale giornaliero sale a 66,86 euro.
Alla contribuzione ordinaria si aggiunge il contributo addizionale di 0,81 euro per ogni giornata di iscrizione, calcolato fino a un massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. Resta inoltre operativa la possibilità, per i lavoratori autonomi agricoli pensionati che hanno superato i 65 anni, di richiedere una riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Sul fronte delle tutele sociali, il contributo destinato alla copertura delle prestazioni di maternità rimane invariato a 7,49 euro annui per ciascun iscritto.
Infortuni e malattie
Novità anche per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per il 2026 la quota capitaria INAIL ammonta a 650 euro nelle zone ordinarie e a 450,12 euro nelle aree montane o svantaggiate. L’adozione delle nuove quote comporta la cessazione della riduzione contributiva prevista dalla normativa introdotta nel 2013.
Scadenze
Per il versamento dei contributi, i soggetti interessati dovranno utilizzare il modello F24. L’INPS ha fissato quattro scadenze: 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre 2026, oltre al 18 gennaio 2027. Le informazioni dettagliate saranno disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente.

