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Il Ddl CNEL n. 13/2026 – Atto del Senato n. 1614 – introduce due obblighi chiave nel prospetto paga: l’indicazione del codice alfanumerico unico del CCNL; l’indicazione del livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento della trasparenza retributiva e della corretta applicazione dei contratti collettivi.
Le origini del Ddl. Trasparenza e verificabilità del cedolino
Il CNEL interviene su un punto critico della disciplina vigente: l’articolo 1 della legge 4/1953, che recita: “È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute […]”.
La qualifica, tuttavia, non è da sola sufficiente e può essere collocata in livelli diversi nello stesso Contratto collettivo, con conseguenze significative su: paga base; scatti; indennità; istituti normativi collegati all’inquadramento.
I risultati sono una scarsa verificabilità del trattamento economico spettante e una difficoltà oggettiva nelle attività ispettive e di comparazione tra contratti. Il Ddl risponde esattamente a questa esigenza: rendere il prospetto paga uno strumento chiaro, completo e verificabile.
La doverosa modifica all’articolo 1 della legge 4/1953
Come anticipato, il comma 1 del Ddl introduce nel prospetto paga l’obbligo di indicare:
- codice alfanumerico CNEL del CCNL applicato;
- livello di inquadramento contrattuale.
Gli obiettivi dichiarati sono: rafforzare la trasparenza nei rapporti di lavoro; agevolare vigilanza e controlli; facilitare la verifica della conformità ai trattamenti previsti dai contratti comparativamente più rappresentativi; contribuire all’attuazione dell’art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata e sufficiente).
Estensione al lavoro domestico
Il comma 2 introduce un nuovo comma 1‑bis nella richiamata legge 4/1953, estendendo gli obblighi informativi anche ai rapporti di lavoro domestico, oggi esclusi (art. 4, comma 1, lett. d). Le motivazioni? Ebbene, è un settore con criticità diffuse nella corretta applicazione dei CCNL; si rendono necessari strumenti di trasparenza rafforzati; vanno tutelati i lavoratori interessati e le famiglie datrici.
Il Ddl non abroga integralmente la norma vigente, per evitare effetti sistemici sugli adempimenti documentali del settore. La definizione degli adattamenti applicativi è demandata al CCNL domestico sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L’impatto atteso? Per i lavoratori, maggiore chiarezza su retribuzione e diritti. Per i datori di lavoro, l’obbligo informativo più completo, ma coerente con il percorso di trasparenza già avviato. Per gli organi ispettivi, uno strumento più efficace per verificare la corretta applicazione dei CCNL. Infine, per il sistema contrattuale il rafforzamento del ruolo dei contratti leader e della comparazione tra sistemi classificatori.
Cosa cambia operativamente? Questo il tema pratico: saranno aggiornati i software paghe; si farà la revisione dei modelli di prospetto paga; vi sarà un coordinamento con gli obblighi del cd. Decreto Trasparenza; si presterà maggiore attenzione alla corretta individuazione del livello di inquadramento.
Il quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si inserisce in un percorso già avviato dal legislatore:
- codice alfanumerico unico dei CCNL introdotto dall’art. 16‑quater del D.L. 76/2020;
- cd Decreto Lavoro 2026 (D.L. 62/2026), il cui art. 11, comma 2, ha previsto l’obbligo di indicare il codice identificativo del CCNL nel prospetto paga;
- Legge 4/1953, ancora priva dell’obbligo di indicare il livello di inquadramento.
Il Ddl CNEL ha inteso intervenire proprio su quest’ultimo punto.
Alessia Lupoi

