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L’INAIL, con la Circolare n. 25 del 28 maggio 2026, ha definito i nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi relativi all’anno 2026.
La circolare aggiorna i valori sulla base della variazione ISTAT e fornisce istruzioni operative per datori di lavoro, consulenti ed enti assicurati.
Il nuovo minimale giornaliero 2026
La variazione ISTAT registrata per il 2025 è pari all’1,4%; di conseguenza, per il 2026 il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato a 58,13 euro, ovvero 1.511,38 euro mensili (calcolati su 26 giorni).
Per determinare la base imponibile, il datore di lavoro deve confrontare la retribuzione contrattuale giornaliera e il minimale di legge (58,13 euro) ed applicare il valore più alto.
Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento
Risultano esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
- gli operai agricoli – per i quali il limite minimo di retribuzione è aggiornato in base al solo indice Istat, per cui per il 2026 il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta a 51,70 euro;
- trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali;
- assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana – in tal caso, la base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- Indennità di disponibilità prevista per i lavoratori intermittenti.
Retribuzioni convenzionali e stabilite con legge
La Circolare INAIL in oggetto si occupa altresì di retribuzioni convenzionali (il cui imponibile convenzionale è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale o con legge) e di retribuzioni stabilite con legge (come nel caso dei lavoratori part-time, lavoratori dell’area dirigenziale, lavoratori della pesca marittima, riders, lavoratori a domicilio, addetti a servizi domestici e familiari).
Premi speciali unitari
La seconda parte della circolare INAIL riguarda i premi speciali unitari, cioè quei premi assicurativi che non si calcolano sulla retribuzione effettiva del lavoratore, ma su importi fissi stabiliti dalla legge o da decreti.
Sono utilizzati per categorie di lavoratori che svolgono attività particolari per cui non sarebbe possibile calcolare un premio ordinario, come ad esempio:
- titolari di imprese artigiane e familiari del titolare;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- medici e tecnici sanitari esposti all’azione di raggi X e di radiologia medica;
- soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
Melania Baroncini

