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Chiarimenti in materia di permessi spettanti ai lavoratori affetti da patologie gravi nell’ultimo accordo firmato da Poste Italiane S.p.A in data 28 maggio 2026, in merito al CCNL Poste Italiane (Cod. CNEL: K700).
Nello specifico, il verbale analizza le misure introdotte dalla Legge n. 106/2025 a tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce e da patologie invalidanti, croniche e rare, aventi un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%. Le misure interessate riguardano:
- periodo di congedo non retribuito di 24 mesi (decorso il quale si favorirà il lavoro in modalità agile);
- integrazione aziendale del trattamento economico per le 10 ore annue di permesso per visite ed esami, tale da raggiungere il 100% della ordinaria retribuzione oraria spettante.
Congedo e permessi: il funzionamento
Per ciò che riguarda il congedo non retribuito di 24 mesi, questo si intende aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto dalle Parti stipulanti e di cui si fa riferimento all’art. 41, comma III del vigente contratto del settore.
Ai fini della fruizione del congedo in questione, i lavoratori interessati sono tenuti a produrre all’azienda:
- copia del verbale di invalidità civile (oscurato nella diagnosi);
- un’autocertificazione che attesti che il riconoscimento dell’invalidità sia avvenuta per una delle patologie riportate sopra e che si sia in possesso di una prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista.
Lo stesso iter va seguito anche per la fruizione dei permessi, solo che per questi, in aggiunta, deve essere prodotta di volta in volta anche la richiesta di permesso all’azienda, rispettando un preavviso pari ad almeno 2 giorni. Si dovrà altresì presentare l’attestazione rilasciata dalla struttura presso cui si sono tenute le visite o gli esami medici.
In conclusione, tenuto conto dell’entrata in vigore di tali disposizioni legislative, fissate al 1° gennaio 2026, Poste Italiane e le aziende da essa rappresentate consentiranno, su richiesta dei lavoratori interessati, la conversione nei permessi retribuiti ai sensi della L. 106/2025 di eventuali assenze orarie effettuate dal 1° gennaio 2026 a titolo di permesso a recupero ex art. 34 del CCNL o di permessi ex festività, PIR o permessi orari da smonetizzazione, a condizione che i requisiti previsti dalla presente intesa fossero sussistenti al momento della fruizione del diverso titolo di assenza goduto e che il dipendente produca la relativa documentazione.
Melania Baroncini


