Nessun prodotto nel carrello.
Con la risposta n. 75 del 10 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale – ai fini IVA e imposte dirette – delle somme percepite da un professionista non residente a seguito della cessione di un credito professionale.
Il caso nasce dal quesito presentato da un avvocato italiano trasferitosi negli Stati Uniti da diversi anni, dopo aver svolto attività professionale in Italia. Una società cliente, infatti, non aveva saldato il compenso dovuto prima di essere cancellata dal registro delle imprese.
Per recuperare almeno una parte della somma, il professionista ha deciso di cedere il credito a un soggetto terzo, ricevendo però un importo inferiore rispetto al valore originario del credito.
Il dubbio riguardava la corretta tassazione delle somme incassata dal cessionario e il momento in cui tale reddito deve essere dichiarato. Secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria, l’importo percepito mantiene la natura di compenso professionale, anche se deriva da una cessione del credito.
In altre parole, la somma ricevuta rappresenta comunque il corrispettivo di una prestazione professionale svolta in precedenza. Per questo motivo essa deve essere considerata reddito di lavoro autonomo e tassata secondo il principio di cassa, cioè nel momento in cui il professionista riceve effettivamente il pagamento.
Il chiarimento è particolarmente rilevante per i professionisti che lavorano all’estero ma mantengono rapporti economici legati ad attività svolte in Italia. In un contesto di crescente mobilità internazionale, casi simili stanno diventando sempre più frequenti e richiedono indicazioni chiare da parte dell’amministrazione fiscale.
I chiarimenti forniti contribuiscono quindi a definire meglio le regole applicabili ai compensi percepiti dopo il trasferimento all’estero e aiutano i contribuenti a evitare errori nelle dichiarazioni dei redditi e nei rapporti con il fisco italiano in situazioni simili o future che coinvolgono crediti professionali non riscossi integralmente prima.
Redazione redigo.info

