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L’articolo 6 del DL 39/2024 (L. 67/2024), introduce un nuovo sistema di monitoraggio obbligatorio per i crediti d’imposta relativi a beni strumentali e attività di ricerca, sviluppo e innovazione dei Piani Transizione 4.0 e 5.0. La fruizione in compensazione diventa possibile solo dopo l’invio delle comunicazioni richieste al GSE (risposta 40/E).
Monitoraggio obbligatorio: come e cosa comunicare
Per gli investimenti dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, é richiesta solo la comunicazione di completamento; per gli investimenti dal 30 marzo 2024 sono richieste:
a. la comunicazione preventiva: ammontare programmato e ripartizione del credito;
b. la comunicazione di completamento: aggiornamento finale dei dati.
Esse non incidono sulla maturazione del credito, ma sono indispensabili per poterlo compensare.
Effetti della mancata comunicazione
L’assenza delle comunicazioni non fa perdere il credito, ma blocca la compensazione. Se l’impresa compensa senza aver adempiuto, la compensazione è irregolare. L’impresa istante:
- non ha inviato la comunicazione preventiva;
- ha inviato una comunicazione di completamento errata;
- ha compensato due quote del credito (dicembre 2024 e gennaio 2025).
Di conseguenza, non poteva utilizzare il credito.
Come sanare le violazioni?
La quota compensata a gennaio 2025 é sanabile con ravvedimento operoso: invio delle comunicazioni (preventiva + completamento); sanzione 250 euro. Quella compensata a dicembre 2024 non é più ravvedibile con sanzione fissa: si configura indebita compensazione di credito non spettante, con sanzione pari al 25% del credito utilizzato e riversamento tramite F24 (codice tributo 6936).
Interessi e riduzioni
Con rimozione spontanea delle violazioni e pagamento degli interessi legali, l’impresa può accedere alle riduzioni del ravvedimento operoso.
Redazione redigo.info

