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  CCNL  Accordo sul rinnovo del CCNL Servizi Ausiliari Integrati: copertura 2026-2029
CCNL

Accordo sul rinnovo del CCNL Servizi Ausiliari Integrati: copertura 2026-2029

redazioneredazione—Gennaio 30, 2026
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Lo scorso 21 gennaio 2026 le Parti – ANPIT, UNICA, ATECA, CISAL TERZIARIO, CISAL – hanno siglato il Verbale di accordo del CCNL Servizi Ausiliari Integrati (Cod. CNEL V719), valido dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2029.

CCNL Servizi Ausiliari Integrati 2026-2029: gli aggiornamenti retributivi

Le Parti hanno concordato un aggiornamento dei valori della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) pari a 185 € (rif.par. livello D2), così ripartito:

  • 85 € da febbraio 2026;
  • 25 € da marzo 2027;
  • 25 € da dicembre 2027;
  • 25 € da febbraio 2028;
  • 25 € da dicembre 2028.

Di seguito le tabelle retributive aggiornate.

LivelliP.B.N.C.M. dal 01/02/2026P.B.N.C.M. dal 01/03/2027P.B.N.C.M. dal 01/12/2027P.B.N.C.M. dal 01/02/2028P.B.N.C.M. dal 01/12/2028
Dirigente5.267,54 €5.407,38 €5.547,23 €5.687,08 €5.826,92 €
Quadro2.612,04 €2.681,38 €2.750,73 €2.820,08 €2.889,42 €
A12.270,43 €2.330,71 €2.390,98 €2.451,26 €2.511,54 €
A22.041,82 €2.096,03 €2.150,24 €2.204,45 €2.258,65 €
B11.815,82 €1.864,03 €1.912,24 €1.960,45 €2.008,65 €
B21.643,72 €1.687,35 €1.730,99 €1.774,63 €1.818,27 €
C11.474,22 €1.513,35 €1.552,49 €1.591,63 €1.630,77 €
C21.358,61 €1.394,68 €1.430,75 €1.466,82 €1.502,88 €
D11.245,61 €1.278,68 €1.311,75 €1.344,82 €1.377,88 €
D21.125,00 €1.150,00 €1.175,00 €1.200,00 €1.225,00 €
Il testo integrale comprenderà i nuovi importi della P.B.N.C.M. spettanti agli operatori di vendita.

Una tantum

A copertura del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell’indennità di vacanza contrattuale, le Parti hanno concordato il riconoscimento di una somma una tantum, che essendo risarcitoria non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR. La stessa sarà erogata in tre tranche:

  • marzo 2026;
  • settembre 2026;
  • aprile 2027

In caso di assunzione del dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l’una tantum sarà riconosciuta in misura proporzionale ai mesi o frazioni di mese lavorati.

LivelloUna tantum – marzo 2026Una tantum – settembre 2026Una tantum – aprile 2027
Dirigente1.000,00 €500,00 €500,00 €
Quadro500,00 €250,00 €250,00 €
A1425,00 €212,50 €212,50 €
A2375,00 €187,50 €187,50 €
B1350,00 €175,00 €175,00 €
B2300,00 €150,00 €150,00 €
C1275,00 €137,50 €137,50 €
C2250,00 €125,00 €125,00 €
D1225,00 €112,50 €112,50 €
D2200,00 €100,00 €100,00 €

Elemento perequativo mensile

Dal 1° febbraio 2026, i valori dell’elemento perequativo mensile restano confermati secondo le disposizioni del CCNL Servizi Ausiliari Integrati del 29 ottobre 2021, ad eccezione di quelli previsti per Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise poiché accorpati agli importi già spettanti per l’Abruzzo.

Livello Abruzzo, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise
Dirigente180,24 €
Quadro65,96 €
A159,19 €
A254,46 €
B1 – Op. Gestionale50,40 €
B2 – Op. vendita cat. 146,57 €
C1 – Op. vendita cat. 243,19 €
C2 – Op. vendita cat. 340,93 €
D138,90 €
D237,55 €

Indennità di funzione corriere – 1° febbraio 2026

Le Parti hanno concordato l’indennità di funzione corriere, a ristoro dei maggiori disagi, rischi stradali e necessità di svolgimento di attività extraorario preparatorie od accessorie alle consegne o di ultimazione dell’orario di lavoro degli addetti alle consegne. Tale indennità, quale componente fissa della retribuzione degli addetti alle consegne con carattere di prevalenza e continuità (almeno 15 giorni solari nel mese), assorbe e sostituisce l’indennità variabile di mansione corriere prevista dal CCNL Servizi Ausiliari Integrati del 29 ottobre 2021.
L’indennità di funzione corriere compensa il disagio e le attività extraorario entro la media di 10 ore per mese, dovrà essere riconosciuta per tutte le mensilità contrattuali previste dal contratto (13), ed è utile alla maturazione delle retribuzioni indirette e del TFR.

LivelliImporto mensile
C1 75,00 €
C275,00 €
D170,00 €
D270,00 €
Al personale adibito alle attività di consegna senza carattere di continuità (fino a 14 giorni solari nel mese) non sarà dovuta nessuna indennità, poiché le mansioni svolte sono già comprese nel trattamento economico nazionale.

Part-time

Le Parti hanno stabilito, a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’aggiornamento delle seguenti maggiorazioni previste per il lavoro supplementare:

Descrizione del lavoro supplementareSe ‘in prolungato’*Se ‘in spezzato’**
Entro il 25% dell’orario di lavoro normale mensile28%31%
Oltre il 25% dell’orario di lavoro normale mensile ma entro il 25% della normale prestazione annua31%34%
In regime diurno in giorno di riposo–39%
In regime diurno in giorno festivo–41%
In regime notturno in giorno feriale39%42%
In regime notturno in giorno di riposo–42%
In regime notturno in giorno festivo–49%
*Prolungato: Prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
**Spezzato: Prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative proprie maggiorazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese.

Clausole elastiche, da febbraio 2026. Maggiorazione della retribuzione del 10% a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla variazione stessa (maggiorazione già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R).

Maggiorazioni lavoro straordinario valide dal 1° febbraio 2026

Dal 1° febbraio 2026, il limite annuo per il lavoro straordinario è fissato in 250 ore.

Descrizione Se ‘in prolungato’*Se ‘in spezzato’**
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 settimanali25%28%
Oltre le 10 ore giornaliere o 48  settimanali28%31%
In regime diurno in giorno di riposo–36%
In regime diurno in giorno festivo–41%
In regime notturno in giorno feriale36%39%
In regime notturno in giorno di riposo–41%
In regime notturno in giorno festivo–46%
*Prolungato: Prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
**Spezzato: Prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative proprie maggiorazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese.

Previdenza complementare

Dal 1° febbraio 2026, la quota aggiuntiva aziendale mensile al Fondo di previdenza scelto dal lavoratore sarà pari all’1,5% della P.B.N.C.M.; in caso di costituzione delle Parti di un Fondo di categoria, saranno applicate le relative contribuzioni di riferimento.

Altri permessi – 1° febbraio 2026

Permessi straordinari per documentate visite mediche del lavoratore o familiari a carico6 ore annue; il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Permessi straordinari per conciliazione esigenze vita-lavoro20 ore annue per il lavoratore genitore di un figlio di età inferiore a 12 anni che documenti la necessità di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino, inserimento all’asilo nido, scuola dell’infanzia, ecc.
Il diritto a richiedere tali permessi straordinari decorre al 50% dopo un anno di anzianità di servizio compiuta e al 100% decorsi due anni di anzianità di servizio compiuta presso l’azienda. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Lavoratori studentiI lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute (o abilitate al rilascio di titoli di studio legali), corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, potranno richiedere, per la preparazione degli esami, di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno solare, per un massimo di 3 anni (dunque 120 ore totali nel triennio); a richiesta del lavoratore, nel medesimo anno solare, potranno essere utilizzate 60 ore di permesso straordinario, fermo restando il limite massimo complessivo di 120 ore nel triennio.

Alessia Assunta Mirabella

Redazione redigo.info

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