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  Imprese  Diritto annuale 2026: confermate riduzioni e modalità di calcolo
Imprese

Diritto annuale 2026: confermate riduzioni e modalità di calcolo

redazioneredazione—Gennaio 20, 2026
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la nota n. 9347 del 16 gennaio 2026, ha definito le misure del diritto annuale dovuto dal 1° gennaio 2026. La misura discende dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto una riduzione strutturale del tributo: meno 35% nel 2015, meno 40% nel 2016 e meno 50% a decorrere dal 2017.

Le misure fisse per il 2026

Dal 1° gennaio 2026 le imprese tenute al pagamento in misura fissa versano i seguenti importi:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 44 euro per la sede e 8,80 euro per ciascuna unità locale;
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 100 euro per la sede e 20 euro per ciascuna unità locale.

In via transitoria continuano a pagare in misura fissa anche:

  • le società semplici non agricole (100 euro sede, 20 euro unità locale);
  • le società semplici agricole (50 euro sede, 10 euro unità locale);
  • le società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 (100 euro sede, 20 euro unità locale);
  • i soggetti iscritti al REA (15 euro).

Per le imprese con sede principale all’estero, l’importo è pari a 55 euro per ciascuna unità locale o sede secondaria in Italia. Gli importi indicati sono quelli “pieni”; ai fini del versamento complessivo resta fermo l’obbligo di applicare un unico arrotondamento finale all’unità di euro, secondo il criterio ministeriale già in vigore: per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

Diritto annuale commisurato al fatturato

Per le imprese tenute al pagamento in base al fatturato, il calcolo avviene applicando al fatturato 2025 le aliquote previste dal decreto interministeriale 21 aprile 2011, articolate per scaglioni. L’importo complessivo così determinato viene poi ridotto del 50% e successivamente arrotondato secondo le regole ministeriali.

Anche la misura fissa iniziale di 200 euro, prevista per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro, è soggetta alla riduzione del 50% con la conseguenza che l’importo effettivamente dovuto è pari a 100 euro. Analogamente, il tetto massimo di 40.000 euro viene dimezzato: in nessun caso, dunque, il diritto annuale potrà superare i 20.000 euro.

Fondo di perequazione e incrementi straordinari

Per il 2026 restano confermate anche le aliquote di prelievo destinate al Fondo di perequazione, sviluppo e premialità, applicate alle entrate da diritto annuale delle singole Camere di Commercio. Le risorse sono ripartite per metà a favore degli enti camerali con minore base imprenditoriale o maggiori rigidità di bilancio e per metà per progetti di sistema promossi da Unioncamere e dalle Unioni regionali.

Capitolo a parte riguarda l’incremento del diritto annuale fino al 20%, autorizzato dal decreto ministeriale 23 febbraio 2023 per il triennio 2023-2025. Le Camere di Commercio che hanno beneficiato di tale incremento sono tenute, entro il 30 giugno 2026, a trasmettere tramite Unioncamere una dettagliata rendicontazione dei risultati conseguiti e delle risorse utilizzate, comprese quelle residue dei trienni precedenti.

Redazione redigo.info

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