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Ex art. 11, c. 3, D. Lgs n. 47/2000, sulla rivalutazione dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. Il versamento, a carico del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, si effettua in due rate:
- acconto entro il 16 dicembre;
- saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Rivalutazione Tfr: che cos’è?
Il fondo di Trattamento di fine rapporto lavorativo accantonato al 31 dicembre di ogni anno (esclusa la quota maturata nell’anno) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso, pari all’1,50%, e da uno variabile, pari al 75%, dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.
Modalità di versamento
Il pagamento dell’imposta avviene tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
Redazione redigo.info

