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  CCNL  CCNL CED: il rinnovo di luglio 2025
CCNL

CCNL CED: il rinnovo di luglio 2025

redazioneredazione—Agosto 4, 2025
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In data 28 luglio 2025, le Parti (ASSOCED, LAIT, UGL TERZIARIO) hanno rinnovato, con accordo, il CCNL Centri Elaborazione dati (CED) (Codice CNEL: H601).

La disciplina ha validità dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028.

CCNL CED: nuovi importi di retribuzione

L’Accordo di rinnovo in questione ha innanzitutto stabilito nuovi importi della paga base contrattuale che per le valenze: 01/09/2025, 01/06/2026, 01/03/2027, 01/01/2028, sono i seguenti:

LivelloPaga base lorda contrattuale dal 01/09/2025Paga base lorda contrattuale dal 01/06/2026Paga base lorda contrattuale dal 01/03/2027Paga lorda contrattuale dal 01/01/2028
Quadri di Direzione2.969,23 €3.041,65 €3.114,07 €3.186,49 €
Quadri2.698,46 €2.764,28 €2.830,09 €2.895,91 €
12.316,80 €2.373,31 €2.429,81 €2.486,32 €
22.074,17 €2.124,76 €2.175,35 €2.225,94 €
3S1.988,66 €2.037,17 €2.085,67 €2.134,17 €
31.861,71 €1.907,12 €1.952,52 €1.997,93 €
41.732,26 €1.774,51 €1.816,76 €1.859,01 €
51.649,30 €1.689,53 €1.729,75 €1.769,98 €
61.392,83 €1.426,80 €1.460,77 €1.494,74 €

Sono aumentati altresì gli importi dell’Indennità di funzione (riconosciuta per 14 mensilità):

LivelloInd. Funzione dal 01/09/2025Ind. Funzione dal 01/09/2026Ind. Funzione dal 01/09/2027
Quadri di Direzione287,00 €296,00 €306,00 €
Quadri250,00 €258,00 €266,00 €

Come ulteriore novità, segnaliamo l’abrogazione dell’Elemento economico di garanzia che dalla decorrenza dell’Accordo in oggetto non verrà più riconosciuto.

Una Tantum

A copertura del periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo spetta la corresponsione di un importo Una Tantum, da erogare con la retribuzione di settembre 2025.

Gli importi dell’Una Tantum sono i seguenti:

  • 120,00 € per: Quadri di Direzione, Quadri e livelli 1 e 2;
  • 80,00 € per i livelli 3S, 3, 4, 5 e 6.
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Tempo determinato

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, anche in assenza di causali giustificative. Il contratto potrà avere altresì una durata superiore, ma non eccedente il 24 mesi solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dal comma 1, dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi.

Per quanto riguarda il periodo di prova, nel rapporto di lavoro a tempo determinato la durata dello stesso è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Modificati anche i limiti quantitativi che diventano:

Base di computoN. contratti a tempo determinato
0-43
5-94
10-205
Oltre 2030%
Dal computo dei limiti quantitativi rimangono esclusi: i contratti conclusi da start-up innovative, per sostituzione di lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Ulteriori novità

Indennità di mensa: L’indennità di mensa viene aumentata fino a 8,00 € giornalieri. La stessa è da riconoscersi anche in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart- working.

Bilateralità, assistenza sanitaria e welfare. L’Accordo modifica le quote di adesione sia al Fondo di Assistenza Sanitaria sia all’Ente Bilaterale.

Dal 01/09/2025, la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’EBCE è fissata nella misura globale di 15,00 € mensili per 12 mensilità, di cui 11,00 € a carico datore e 4,00 € a carico lavoratore.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote dovrà corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione pari a 30,00 €.

Mentre, per l’assistenza sanitaria, a decorrere dal 1° ottobre 2025, il contributo annuale per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato e per gli apprendisti è fissato in 234,00 € suddivisi in 12 rate mensili, di cui 17,00 € a carico del datore e 2,50 € a carico di ciascun lavoratore.

Infine, per quanto concerne il welfare aziendale, a decorrere dall’anno 2025, le aziende attribuiranno a beneficio dei proprio lavoratori piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 180,00 € rispettivamente per l’anno 2025, 2026 e 2027, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento.

Hanno diritto a tali importi i lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio.

Introduzione della formazione di profilo obbligatoria

L’accordo di rinnovo introduce per i lavoratori dipendenti, assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato e con almeno sei mesi di anzianità di servizio, la fruizione di un percorso di formazione di profilo obbligatoria, per un monte ore complessivo pari 24 ore, attraverso un piano formativo triennale.

A tali lavoratori dovrà essere garantita la fruizione della formazione di profilo in misura proporzionale al periodo residuo di vigenza del contratto collettivo nazionale, secondo le seguenti casistiche:

  • Assunzione entro il 31/05/2026: formazione pari a 16 ore;
  • Assunzione entro il 31/05/2027: formazione pari a 12 ore;
  • Assunzione entro il 31/12/2027: formazione pari a 8 ore;
  • Assunzione successiva al 31/12/2027: non sussiste obbligo di formazione per il datore di lavoro, salva diversa previsione aziendale o territoriale.

In caso di mancata erogazione parziale delle ore di formazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere con la retribuzione del mese di settembre 2028 un importo lordo di 50,00 € per ogni ora di formazione non erogata, a titolo di indennità di mancata erogazione della formazione (IMEF).

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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