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  CCNL  CCNL Terziario e Servizi CNAI: il rinnovo 2025-2028
CCNL

CCNL Terziario e Servizi CNAI: il rinnovo 2025-2028

redazioneredazione—Gennaio 30, 2025
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In data 21 dicembre 2024 CNAI, UCICT, FISMIC-Confsal e FILCOM-Fismic hanno rinnovato il CCNL Terziario e Servizi (H018), scaduto il 30 giugno 2015.

Il contratto avrà validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Di seguito gli istituti modificati e/o ampliati.

Le nuove tabelle retributive

A partire dal 1° gennaio 2025, ai dipendenti delle imprese a cui viene applicato il CCNL Terziario e Servizi CNAI-UCICT sono riconosciute le seguenti retribuzioni.

Le decorrenze sono le seguenti:

  • 1° gennaio 2025;
  • 1° aprile 2026;
  • 1° aprile 2027;
  • 1° aprile 2028.
LivelloPaga Base Nazionale al 01/01/2025Paga Base Nazionale al 01/04/2026Paga Base Nazionale al 01/04/2027Paga Base Nazionale al 01/04/2028
Quadro Direzione2.511,16 €2.571,43 €2.638,29 €2.711,90 €
Q2.471,87 €2.531,19 €2.597,00 €2.669,46 €
12.297,12 €2.351,79 €2.412,47 €2.479,78 €
21.872,63 €1.917,20 €1.966,66 €2.021,53 €
31.689,15 €1.729,18 €1.773,62 €1.823,10 €
41.550,98 €1.587,58 €1.628,38 €1.673,81 €
51.434,72 €1.468,72 €1.506,76 €1.548,80 €
61.399,26 €1.432,84 €1.469,81 €1.510,82 €
Op. Vend. 11.639,10 €1.678,11 €1.721,41 €1.769,44 €
Op. Vend. 21.415,86 €1.449,56 €1.486,96 €1.528,45 €

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2025, viene erogato un importo una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, pari ad € 782,00 nelle seguenti tranche:

  • € 391,00 entro il 1° aprile 2025;
  • € 391,00 entro il 1° novembre 2025.

L’indennità è omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti; gli importi andranno riparametrati sulla base dei mesi lavorati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2024, e, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo di lavoro.
Tale una tantum può essere erogata attraverso strumenti di welfare formativi, anche finalizzati all’accrescimento delle competenze nei processi di transizione digitale e tecnologica.

Apprendistato professionalizzante

Rispetto al contratto precedente (stipulato nel 2012), quello del 2024 (rinnovato) vede delle modifiche importanti in materia di apprendistato professionalizzante, soprattutto in merito al trattamento economico.

Si passa, infatti, da un trattamento economico basato sulle percentuali al sotto inquadramento. Tale trattamento si applica altresì ai profili professionali riconducibili all’artigianato.

NdR. Nel contratto 2025-2028 si applica il contratto di apprendistato anche al livello 6, manca però qualsiasi riferimento al trattamento economico da applicare a tale livello.

Nuove maggiorazioni ed indennità

Il rinnovo ha anche modificato le aliquote relative a maggiorazioni, indennità e lavoro supplementare per part-time.

  • Lavoro supplementare part-time: si riconosce la maggiorazione del 15% (la precedente era pari al 10%);
  • Clausola elastica part-time: si riconosce una maggiorazione pari al 10% (precedentemente era pari all’8%);
  • Lavoro straordinario ore eccedente le 45 per lavoratori discontinui: la maggiorazione riconosciuta viene aumentata, fino ad arrivare al 20%.

Ci sono poi le indennità, che diventano:

  • Indennità di disponibilità (lavoratori intermittenti): 25%;
  • Indennità di cassa e maneggio denaro: 60,00 €;
  • Indennità di turno: 20%.

Banca delle Ore

Si aggiunge altresì l’istituto della Banca delle Ore, prevedendo che nel caso in cui il datore di lavoro presumi dei periodi di più intensa attività e periodi di ridotta attività potrà:

  • intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile riduzione (rarefazione);
  • recuperare mediante rarefazione dell’orario le ore lavorate nel periodo di intensificazione;
  • ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione;
  • superare l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane;
  • ridurre l’orario contrattuale settimanale sino ad un minimo di 32 ore per un massimo di 24 settimane;
  • ridurre l’orario settimanale fino al limite minimo di 24 ore settimanali anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali, nel caso di riduzione del fabbisogno di ore con previsione di successivo recupero.

In caso di applicazione del regime relativo all’intensificazione dell’orario ordinario con rarefazione, sarà riconosciuta al lavoratore la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 15% per le ore eccedenti che dovranno essere contabilizzate, quali crediti del lavoratore, nella Banca delle Ore.

Se, invece, viene applicato il regime di recupero mediante rarefazione, al lavoratore spetterà l’intera retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali con corrispondente deduzione delle ore non effettivamente lavorate dal conto della Banca delle Ore individuale.

Infine, per il regime di riduzione dell’orario ordinario a fronte di una successiva prevedibile intensificazione sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% per le ore eccedenti le 40 settimanali.

La comunicazione di intensificazione e rarefazione dovrà essere data al lavoratore con un preavviso normale di 72 ore ed in via eccezionale di 24 ore.

Periodo di prova e preavviso per gli Operatori di Vendita

Il CCNL ha previsto i termini del periodo di prova e di preavviso per gli Operatori di Vendita (istituto mancante nella versione del 2012).

Periodo di prova: 30 giorni di effettivo lavoro per gli Operatori di Vendita 1 e 15 giorni di effettivo lavoro per gli Operatori di Vendita 2;

Periodo di preavviso: sia per gli Operatori di Vendita 1 che 2 si prevedono 30 giorni di calendario (anzianità fino a 4 anni); 45 giorni di calendario (anzianità fino a 10 anni); 60 giorni di calendario (oltre 10 anni di anzianità).

Redazione redigo.info

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