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  Lavoro  Esonero del 100% per chi ha assunto con indeterminato i beneficiari del RdC nel 2023
Lavoro

Esonero del 100% per chi ha assunto con indeterminato i beneficiari del RdC nel 2023

redazioneredazione—Luglio 1, 2024
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Con la circolare n. 75 del 28 giugno 2024, l’INPS illustra le modalità e le circostanze in cui i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per coloro che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, fornendo le indicazioni per accedere all’esonero per un periodo relativo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Al fine di introdurre in modo stabile i beneficiari del RdC nel mercato del lavoro, ai “datori di lavoro che assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali”.

All’esonero, definito dalla Legge di bilancio 2023, possono accedere tutti i datori di lavoro privati, anche i datori del settore agricolo, e per tutte le tipologie di rapporto lavorativo (anche il part-time), lasciando esclusi soltanto i rapporti intermittenti, il lavoro occasionale, i contratti di apprendistato e il lavoro domestico.

L’efficacia dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che ha concesso e approvato la misura fino al 5 aprile 2024, prorogandone poi l’applicabilità fino al 30 giugno 2024.

Esonero su contratto indeterminato: la misura dell’incentivo

L’incentivo in oggetto è pari all’esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, ripartiti mensilmente in 666,66 euro e in 21,50 euro per giorno di fruizione dell’esonero, e per un totale di dodici mesi.

Non sono oggetto di sgravio contributivo alcune condizioni specifiche, di seguito riportate:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori del mondo dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

La circolare, inoltre, precisa che il contributo aggiuntivo IVS (Invalidità, vecchiaia superstiti) è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo: una volta applicato l’esonero del versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.000 euro.

L’esonero, specifica la circolare, non è cumulabile con altre misure o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, considerata la consistente entità dello sgravio del 100 per cento. Gli unici casi in cui l’agevolazione è cumulabile ad altre sono relativi agli esoneri sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.

Condizioni necessarie per accedere allo sgravio

L’esonero contributivo è subordinato, in linea generale, ai principi in materia di incentivi all’assunzione e alle norme generali di tutela delle condizioni di lavoro e delle assicurazioni sociali del lavoratori.

Nel primo caso, valgono le seguenti condizioni:

  • l’assunzione non costituisce un obbligo preesistente;
  • l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presentava elementi di relazione con chi invece assume.

Nel secondo caso, si fa riferimento alle norme in materia di assicurazione sociale e si considera:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • l’assenza di violazione delle norme fondamentali e di rispetto degli obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi (in aggiunta quelli regionali, territoriali o aziendali), sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali.

Sitografia

www.redigo.info

www.inps.it

Circolare InpsEsonero contributivoINPSLegge di bilancio 2023n. 75reddito di cittadinanza
INPS – Messaggio n. 2403 del 27.06.2024
Operazione Poseidone: obbligo di Gestione separata per autonomi
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