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L’Irap 2022 è abolita per le persone fisiche. A ristoro un Fondo apposito
Fa il suo ingresso nell’ordinamento, sancita nella Manovra di quest’anno, la norma che abolisce l’Irap per le persone fisiche con attività commerciali e per gli esercenti arti e professioni.
E’ l’articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021. Recita, in sostanza, che dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni ex art. 3, c. 1, lettere b) e c) del Dlgs n. 446/1997.
I destinatari della nuova misura, a giugno 2022 dovranno corrispondere il saldo dell’anno precedente chiudendo così con i versamenti.
Le stime di previsione contano ben 835mila contribuenti esonerati dal pagamento su una platea di 2,03 milioni di soggetti, pari al 41,2% del totale.
Gli effetti, in termini di maggior gettito erariale in miliardi, saranno: nel 2022, -1.076; dal 2023 al 2025, -1.266,0.
A ristoro delle minori entrate nelle casse di Regioni e Province autonome, il successivo comma 9, a decorrere dall’esercizio 2022 istituisce nello stato di previsione del MEF un apposito Fondo con dotazione annua di oltre 182 milioni di euro.
Se, grazie al comma 8, è stato chiarito il dubbio sul pagamento dell’imposta nei confronti di una platea parziale dei soggetti tenuti al versamento, le società di qualunque tipo o le associazioni professionali, invece, continueranno ad essere soggette al tributo.
Sitografia
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