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Il 7 febbraio è data spartiacque
Il c.d. “Sostegni ter” (Dl n. 4/2022) adotta altre misure di contrasto alle truffe in ambito agevolazioni fiscali ed economiche (articolo 28): per i bonus legati a interventi edilizi ed emergenziali, non sono più possibili cessioni “a catena”.
Oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento.
In via transitoria, per i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di un’opzione, è permessa un’ulteriore cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della nuova disciplina.
L’intervento restrittivo agisce sugli articoli 121 e 122 del “decreto Rilancio” (Dl 34/2020), che hanno dettato le regole per la fruizione (alternativa) delle detrazioni fiscali spettanti per interventi edilizi e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati in epoca Covid.
In particolare, l’articolo 121, prima delle modifiche recate dal “Sostegni ter”, prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edilizi agevolati, il contribuente, anziché utilizzare la detrazione in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, potesse optare: per lo sconto sul corrispettivo dovuto alla ditta che ha eseguito l’intervento (fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo), la quale recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti; alternativamente, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, successivamente cedibile ad altri soggetti.
Prima sì, ora no. Con il Sostegni ter non più possibile effettuare cessioni oltre la prima
Il Sostegni ter preclude, dunque, la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima, con conseguente obbligo, per i cessionari, di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Restano disponibili due opzioni:
- sconto in fattura anticipato dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta, cedibile ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione;
- cessione del credito d’imposta ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.
7 febbraio data cuscinetto
La misura restrittiva prevede, per i crediti in riferimento ai quali, alla data del 7 febbraio 2022, è stata esercitata una delle opzioni contemplate dagli articoli 121 e 122 del Dl n. 34/2020, che gli stessi possano essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.
La disposizione di chiusura dell’articolo 28 sancisce la nullità dei contratti conclusi senza rispettare le due nuove norme ovvero la regola transitoria dettata per i crediti già oggetto di un’opzione al 7 febbraio 2022.
Sitografia
www.fiscooggi.it

