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Con due nuove faq del 26 giugno, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti operativi sull’applicazione della Global minimum tax: compilazione della dichiarazione quando un’impresa passa da un gruppo a un altro nel corso dell’anno: il cambio di appartenenza non comporta l’indicazione di periodi infrannuali; fondi italiani liquidati per i quali, in specifiche condizioni, è possibile utilizzare il codice fiscale della Sgr evitando di richiederne uno dedicato al fondo.
Dichiarazione imposta minima nazionale
Il primo quesito riguarda un’impresa italiana ceduta nel corso del 2024 da un gruppo multinazionale a un altro gruppo. Essendo l’unica entità italiana dei gruppi coinvolti, l’impresa deve presentare due dichiarazioni ai fini dell’imposta minima nazionale, una per ciascun gruppo di appartenenza. Il dubbio riguarda la compilazione del frontespizio della dichiarazione: deve indicare l’intero esercizio 2024 oppure due periodi distinti, corrispondenti ai periodi di appartenenza ai due gruppi?
Ebbene, in entrambe le dichiarazioni va indicato come esercizio di riferimento l’intero periodo d’imposta del gruppo, cioè dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Questo vale anche se l’impresa ha fatto parte di ciascun gruppo solo per una porzione dell’anno. Il cambio di appartenenza intervenuto nel corso del 2024, infatti, non comporta la suddivisione dell’esercizio in periodi infrannuali da riportare nel frontespizio.
Dichiarazione fondo di diritto italiano cessato
Il caso concreto affrontato nel secondo chiarimento riguarda un fondo di diritto italiano qualificabile come “impresa”, prima gestito da una Società di gestione del risparmio (Sgr) italiana e poi chiuso o liquidato nel corso del 2025. Si vuol sapere se, per gli adempimenti legati alla Global minimum tax, sia possibile evitare di richiedere un codice fiscale specifico per il fondo e utilizzare, nella dichiarazione fiscale, il codice fiscale della Sgr che lo gestiva. Nel quesito viene precisato che nella dichiarazione non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla stessa Sgr.
L’Agenzia dà risposta affermativa. L’approccio adottato è all’insegna della semplificazione: il fondo è stato liquidato e non è più operativo e può, quindi, utilizzare il codice fiscale della Sgr per assolvere gli adempimenti dichiarativi senza dover attribuire un nuovo codice fiscale al fondo ormai cessato.
L’Amministrazione spiega che, tuttavia, occorre prestare attenzione alla compilazione della dichiarazione: pur utilizzando il codice fiscale della Società di gestione del risparmio, il soggetto da identificare resta il fondo. Per questo motivo, nel campo dedicato alla denominazione deve essere riportato il nome del fondo e non quello della società di gestione. Questa possibilità, inoltre, specifica la faq, è percorribile soltanto in assenza di altri fondi interessati, poiché nei quadri B ed E della dichiarazione lo stesso codice fiscale può essere associato a una sola entità”.

