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di Redigo.info – Alessia Assunta Mirabella
Lo scorso 14 maggio 2026 le Parti stipulanti il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura (Cod. CNEL E076) hanno sottoscritto il verbale di accordo la cui disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2029.
Aumenti retributivi per il CCNL personale non imbarcato coop. marittime
Minimi tabellari
L’incremento retributivo sui minimi tabellari, pari al 9,5%, viene erogato ai dipendenti con le seguenti decorrenze:
- 6,5% dal 1° gennaio 2026;
- 3% dal 1° gennaio 2027.
Per effetto degli aumenti riconosciuti, i valori dei minimi saranno così aggiornati:
| Livello | Retribuzione da gennaio 2026 | Retribuzione da gennaio 2027 |
| Q | 2.680,53 € | 2.756,04 € |
| 1 | 2.515,07 € | 2.585,92 € |
| 2 | 2.316,51 € | 2.381,76 € |
| 3 | 2.134,49 € | 2.194,62 € |
| 4 | 1.985,59 € | 2.041,52 € |
| 5 | 1.886,30 € | 1.939,44 € |
| 6 | 1.803,60 € | 1.854,41 € |
| 7 | 1.654,66 € | 1.701,27 € |
Lavoro straordinario ed indennità
Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la maggiorazione del 50%.
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità compete un’indennità di cassa pari al 15% della paga base.
A partire dal 1° giugno 2026 la retribuzione per le ore in flessibilità positiva (a fronte cioè di eventi occasionali, come ad es. punte di mercato, operazioni promozionali, ecc.) è maggiorata del 30%.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Indennità di malattia. 100% della retribuzione giornaliera per il periodo di carenza; 100% per i giorni dal 4° al 180°.
Violenza di genere
La lavoratrice e il lavoratore potranno usufruire di un congedo retribuito a carico della cooperativa di 4 mesi, ulteriore a quello di legge.


