Responsabilità solidale negli appalti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti all’uso del modello F24

di Redigo.info

Arrivano nuove indicazioni operative dall’Agenzia delle Entrate in materia di responsabilità solidale negli appalti. Con una FAQ pubblicata il 29 aprile 2026, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito le modalità di versamento tramite modello F24 nei casi in cui il committente o la stazione appaltante intervengano per conto di un affidatario inadempiente.

Il documento risponde a un quesito rilevante per operatori pubblici e privati: è possibile utilizzare crediti in compensazione quando il pagamento di contributi o premi assicurativi viene effettuato da un soggetto diverso dal debitore originario? La risposta dell’Agenzia è netta: la compensazione non è ammessa.

Nel dettaglio, i versamenti devono essere eseguiti tramite modello F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente come primo codice fiscale e quello del soggetto che effettua il pagamento come secondo codice fiscale. A ciò si aggiunge l’utilizzo dei codici identificativi “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, già previsti dalla risoluzione n. 34 dell’11 aprile 2012.

Il punto centrale chiarito dall’Agenzia riguarda la natura del pagamento: chi versa lo fa per estinguere un debito altrui. Proprio per questo motivo, non è consentito utilizzare eventuali crediti fiscali in compensazione tramite F24. Tale comportamento, infatti, costituirebbe una violazione del divieto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 124/2019, che impedisce il pagamento di debiti di terzi mediante compensazione.

La precisazione assume particolare rilievo nel contesto degli appalti, dove la normativa attribuisce al committente e alla stazione appaltante specifici obblighi in caso di inadempienza dell’affidatario, come previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal nuovo codice dei contratti pubblici.