Compenso del liquidatore: criteri applicativi del D.M. 140/2012
di Redigo.info
In caso di nomina del liquidatore da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 2484 c.c., la determinazione del compenso del liquidatore D.M. 140/2012 richiede di individuare l’attività effettivamente svolta.
Quando l’incarico consiste nella gestione finalizzata alla conversione in denaro del patrimonio sociale e nella successiva cessione dell’intero complesso aziendale, trovano applicazione i parametri dell’art. 20, relativi alla liquidazione di aziende. La gestione ordinaria svolta prima della vendita è considerata funzionale alla liquidazione, salvo che assuma un peso prevalente e continuativo: in tale ipotesi possono concorrere anche i criteri dell’art. 19 sull’amministrazione e custodia, da valutare caso per caso.
Compenso del liquidatore
Per quanto riguarda il calcolo dell’attivo realizzato, il compenso del liquidatore (D.M. 140/2012) si determina applicando le percentuali del Riquadro 2 della Tabella C sul corrispettivo effettivamente incassato per la cessione dell’azienda, inteso come differenza tra attività cedute e passività accollate. Il passivo accertato comprende invece l’intero ammontare dei debiti gestiti dal liquidatore, incluse le passività trasferite al cessionario. La liquidazione del compenso deve quindi basarsi sulla somma tra attivo realizzato e passivo accertato, secondo le percentuali previste dal decreto.
E’ quanto riporta il Pronto Ordini n. 126/2025 del 29.4.2026, con oggetto “Liquidazione compenso per attività di liquidazione della società”.
