General contractor Superbonus: la linea dell’Agenzia
di Redigo.info
Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente quando le spese sostenute nei contratti con il cosiddetto general contractor Superbonus possono essere detratte.
Imputabilità diretta come criterio decisivo
Il principio guida è quello della imputabilità diretta della spesa all’intervento edilizio agevolato: solo i costi legati all’esecuzione dei lavori rientrano nel perimetro del Superbonus, mentre restano escluse le somme corrisposte per attività di mero coordinamento, gestione amministrativa o rifatturazione dei compensi dei professionisti.
La risoluzione nasce dall’analisi di casi in cui, in presenza di subappalti, il margine trattenuto dall’appaltatore principale è stato talvolta qualificato come compenso per coordinamento.
L’Agenzia precisa che tale qualificazione è corretta solo quando l’impresa non assume obblighi di esecuzione, ma svolge un ruolo puramente gestionale.
General contractor: “puro” e “appaltatore”
La distinzione operativa è netta. Il general contractor “puro” svolge esclusivamente funzioni di coordinamento, gestisce rapporti e pagamenti verso tecnici e professionisti e rifattura i relativi costi: il suo compenso non è detraibile e non consente lo sconto in fattura. Diverso il caso dell’“appaltatore”, che assume l’obbligo di realizzare i lavori, anche tramite subappalto: in questo schema il corrispettivo rappresenta il prezzo dell’appalto ed è detraibile, nel rispetto dei limiti di congruità e dei massimali previsti dalla normativa.
La risoluzione richiama le precedenti risposte a interpello del 2021 e la circolare 23/2022, confermando che la figura del general contractor non ha una definizione giuridica tipizzata nei rapporti tra privati: conta solo ciò che è scritto nel contratto. Anche le Esco possono operare come general contractor detraibile, purché assumano la responsabilità dell’esecuzione delle opere.
