Nuove modalità applicative delle accise sull’energia elettrica

Con il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del Testo Unico delle Accise (TUA).

Tali articoli sono stati recentemente modificati dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, che ha introdotto una revisione organica della disciplina delle accise, con particolare riferimento al settore dell’energia elettrica.

Il decreto attuativo si pone l’obiettivo di chiarire gli aspetti operativi legati all’applicazione dell’imposta, definendo criteri uniformi per gli operatori del settore.

In particolare, il provvedimento disciplina:

  • le modalità di individuazione del luogo di consumo dell’energia elettrica;
  • il momento rilevante della fornitura ai fini fiscali;
  • gli obblighi dichiarativi e autorizzativi per i soggetti interessati;
  • i criteri per la determinazione delle cauzioni.

Ai fini dell’applicazione dell’accisa, il decreto distingue specifici ambiti territoriali per identificare il luogo di consumo dell’energia elettrica. Nello specifico, sono considerati separatamente:

  • il territorio di ciascuna regione a statuto speciale;
  • il territorio della Provincia autonoma di Trento;
  • il territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
  • l’insieme dei territori delle regioni a statuto ordinario.

Questa suddivisione assume rilievo per l’applicazione delle diverse aliquote e discipline fiscali eventualmente previste. Per determinare il momento in cui si considera effettuata la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali, il decreto rinvia alle prescrizioni regolatorie in materia di fatturazione.

In particolare, rilevano i criteri stabiliti per l’attribuzione temporale dei consumi, utilizzati per la fatturazione ai clienti finali. Ciò garantisce coerenza tra il momento fiscale e quello commerciale.

Redazione redigo.info