Fatture elettroniche: obbligo specifico per i prodotti in ambito CUN

L’articolo 33 della legge n. 182/2025 introduce un nuovo comma (7‑bis) all’art. 3 del DL n. 63/2024, che pone in capo ai contribuenti interessati un obbligo specifico per le fatture elettroniche relative ai prodotti che rientrano nell’ambito delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN).

Il nuovo obbligo specifico

Per ogni prodotto per cui esiste una CUN attiva, la fattura elettronica deve contenere un codice identificativo del prodotto per ciascun prodotto oggetto della transazione; servirà a identificare in modo univoco il prodotto all’interno dei sistemi informativi.

Trasmissione dei dati alle CUN

I dati delle transazioni vengono trasmessi:

  • in forma anonima e aggregata;
  • alla segreteria tecnica della CUN competente,
  • per consentire la predisposizione dei report informativi previsti dal regolamento.

La trasmissione avverrà:

  • settimanalmente,
  • tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) prevista dall’art. 50‑ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.LGS. n. 82/2005),
  • per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A., che funge da intermediario tecnico.

Ruolo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

La norma demanda a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative. Esso (provv. ADE n. 93628 del 18 marzo 2026):

a. individua i campi del tracciato XML della fattura elettronica;

b. stabilisce quali campi devono essere compilati per identificare che la fattura riguarda prodotti soggetti a CUN e inserire correttamente il codice identificativo del prodotto;

c. definisce i dati da trasmettere alle CUN;

d. specifica, infine, quali informazioni delle fatture devono essere inviate alla segreteria tecnica tramite B.M.T.I.

Obiettivo

L’intervento mira a:

  • aumentare la trasparenza delle transazioni dei prodotti agricoli e agroalimentari regolati dalle CUN;
  • migliorare la qualità dei report informativi prodotti dalle Commissioni;
  • garantire un flusso dati standardizzato e affidabile;
  • senza compromettere la privacy degli operatori (grazie all’anonimizzazione e all’aggregazione).

Redazione redigo.info