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Con la risposta n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’applicazione del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso del successivo trasferimento della residenza in una regione diversa da quelle indicate dal comma 5-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
Secondo quanto precisato, tale trasferimento comporta la perdita della possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% già a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia.
Tenendo conto della normativa, che mira a favorire la permanenza dei lavoratori rientrati in Italia in alcune specifiche regioni del Centro-Sud espressamente individuate dalla legge, il successivo trasferimento della residenza in un territorio diverso da quelli previsti determina l’impossibilità di continuare ad applicare la più ampia agevolazione fiscale.
L’obiettivo della disposizione, infatti, è quello di incentivare lo sviluppo economico e professionale di determinate aree del Paese, favorendo la stabilità della presenza dei lavoratori che rientrano dall’estero. Qualora tale condizione venga meno a causa dello spostamento della residenza in una regione non compresa tra quelle indicate dalla norma, l’agevolazione nella misura rafforzata non può più essere riconosciuta.
Tuttavia, in assenza di espresse preclusioni normative, l’Agenzia ritiene comunque possibile continuare a beneficiare del regime agevolativo nella sua misura ordinaria. Ciò comporta il recupero a tassazione dell’eventuale differenza derivante dall’applicazione iniziale della riduzione del 10% dei redditi agevolabili.
Nel caso specifico analizzato, relativo al trasferimento della residenza dalla Puglia al Lazio durante il quinquennio agevolativo, il contribuente potrà quindi applicare la detassazione dei redditi nella misura del 70% fin dal periodo d’imposta di rientro in Italia.
Redazione redigo.info

