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L’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli ha aggiornato – circolare n. 6/2026 – le tabelle delle destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale.
Nel documento vengono chiarite le modalità di applicazione delle nuove codifiche alle fatture emesse dal 1° gennaio 2026, anche per consumi antecedenti.
Nuove destinazioni d’uso: indicazioni per operatori e fornitori
Le tabelle delle destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2026, anche quando riguardano consumi precedenti.
Per l’energia elettrica non cambia la classificazione degli usi, quindi si aggiorna solo il codice. Per il gas naturale, invece, il passaggio da “usi civili/industriali” a “usi domestici/non domestici” richiede attenzione:
- se la classificazione dell’utenza non cambia, valgono le nuove codifiche anche per consumi pregressi;
- se la classificazione cambia, le fatture relative a consumi precedenti devono riportare la destinazione d’uso valida al momento del consumo, con la relativa aliquota.
Tutte le fatture emesse dal 2026 devono essere riportate nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali del periodo di emissione. La bolletta deve permettere di identificare chiaramente uso e aliquota applicata.
Redazione redigo.info

