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  Lavoro  CIGS per aree di crisi industriale complessa
Lavoro

CIGS per aree di crisi industriale complessa

redazioneredazione—Febbraio 11, 2026
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L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015 disciplina un trattamento di sostegno al reddito destinato ai lavoratori dipendenti di imprese localizzate in aree di crisi industriale complessa. La norma conferma che si tratta di un intervento di integrazione salariale straordinaria rivolto a:

  • imprese rientranti nell’area di crisi industriale complessa;
  • lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 20 del D.lgs. 148/2015.

Il trattamento può essere autorizzato in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. 148/2015, relativi:

  • alla durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesi in un quinquennio mobile, 30 per edilizia e affini);
  • alle durate massime previste per ciascuna causale di CIGS.

Quando è possibile richiedere la deroga

La misura – specifica la circolare ministeriale n. 3/2026 – è accessibile quando l’impresa:

  • ha già esaurito i periodi massimi di CIGS previsti dalla normativa;
  • non possiede i requisiti per accedere alle singole causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015;
  • non può ricorrere ad altri trattamenti di integrazione salariale straordinaria, come richiesto espressamente dalla norma.

Durata del trattamento e confronto con le Parti sociali

Il trattamento può essere riconosciuto fino a 12 mesi per ciascun anno di riferimento, previa verifica delle condizioni richieste.

È obbligatorio un esame congiunto in sede governativa, con la partecipazione di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione interessata, parti sociali.

Aree di crisi industriale complessa. Procedimento e gestione delle risorse

La legge 199/2025 (art. 1, comma 165) ha introdotto una novità rilevante: non è più previsto il decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Regioni.

Gestione accentrata dei fondi

La dotazione finanziaria è ora gestita in modo unitario e centralizzato, con due effetti principali:

  • non è più necessario verificare la disponibilità di risorse regionali residue;
  • l’autorizzazione dipende esclusivamente dalla capienza del fondo complessivo previsto dalla legge di Bilancio.

Questa scelta risponde anche alle osservazioni della Corte dei conti, che aveva evidenziato il rischio di sovrastima del fabbisogno regionale e formazione di residui.

Coerenza con il procedimento amministrativo

Il nuovo assetto si allinea al fatto che l’esame congiunto è già svolto a livello centrale e che alcune aree di crisi industriale complessa coinvolgono territori di più Regioni.

Presentazione dell’istanza: documentazione e tempistiche

L’istanza deve essere presentata dal referente aziendale alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III, entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo governativo.

Documenti obbligatori

L’istanza deve essere corredata da una Relazione tecnica che deve contenere una dichiarazione formale di impossibilità ad accedere ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite a ciascuna causale dell’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, basata sui parametri INPS e sulle effettive esigenze aziendali; descrizione delle ragioni del ricorso al trattamento.

Piano di recupero occupazionale

Il piano deve includere:

  • percorsi di politiche attive concordati con la Regione;
  • obiettivi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori;
  • tempistiche e strumenti di monitoraggio;
  • relazione di monitoraggio per le istanze reiterate.
Ulteriore documentazione:
  • elenco nominativo dei lavoratori (in formato Excel, con percentuale di sospensione);
  • informativa privacy firmata;
  • eventuale richiesta di pagamento diretto INPS, da inviare anche all’Ispettorato territoriale del lavoro con documentazione sulle difficoltà finanziarie.
Istruttoria e monitoraggio

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali verifica i requisiti normativi; autorizza le domande secondo l’ordine cronologico; monitora annualmente i lavoratori coinvolti, trasmettendo i dati alla Direzione generale delle politiche attive per valutare l’impatto delle misure di riqualificazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni generali in materia di CIGS.

Redazione redigo.info

aree di crisi industriale complessaCircolareministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 3 del 10.2.2026
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