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Un recente parere dell’Amministrazione finanziaria, reso con risposta a interpello n. 3 del 13 gennaio 2026, scioglie il nodo sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, degli accordi patrimoniali stipulati tra un’associazione professionale e un associato che recede per pensionamento. Il documento si concentra sugli aspetti tributari, non anche su valutazioni civilistiche circa la forma dell’atto o le modalità di pagamento dell’indennizzo.
Il nodo interpretativo: assegnazione ai soci o accordo autonomo?
La questione nasce dalla necessità di stabilire se l’indennizzo riconosciuto all’associato uscente debba essere trattato come “assegnazione ai soci”, fattispecie disciplinata dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, del TUR, che prevede specifiche aliquote per gli atti societari, comprese le assegnazioni di beni ai soci in occasione di recesso, esclusione o liquidazione.
Secondo antica prassi agenziale (circolare n. 18/2013), l’assegnazione è l’atto con cui vengono trasferiti beni ai soci a vario titolo. Tuttavia, nel caso esaminato, l’indennizzo non deriva da una delibera dell’ente associativo, ma da un accordo bilaterale tra associazione e associato, formalizzato tramite scambio di PEC. Questa distinzione è decisiva:
– la delibera è espressione unilaterale dell’ente, mentre
– l’accordo è il risultato della volontà congiunta delle parti.
Di conseguenza, l’atto non può essere ricondotto automaticamente alla disciplina delle assegnazioni.
Non è “operazione contraria al conferimento”
Un ulteriore elemento che esclude l’applicazione dell’articolo 4 è la natura stessa dell’indennizzo. L’Agenzia osserva che l’importo riconosciuto all’associato uscente può essere significativamente diverso – e spesso superiore – rispetto ai beni o valori conferiti al momento dell’ingresso nell’associazione. Per questo motivo, l’indennizzo non può essere considerato come l’operazione inversa al conferimento, concetto che giustifica l’applicazione delle aliquote previste per la costituzione o l’aumento del patrimonio.
La clausola statutaria che fa la differenza
Lo statuto dell’associazione, richiamato nell’istanza, esclude qualsiasi rimborso o indennizzo in caso di perdita della qualità di associato, salvo tre ipotesi: pensionamento, incapacità permanente e morte. Solo in questi casi è previsto un indennizzo specifico. Questo conferma che l’indennizzo non è un trasferimento di beni già conferiti, ma una prestazione patrimoniale autonoma, legata a particolari condizioni personali dell’associato.
La qualificazione fiscale: atto a contenuto patrimoniale. Sciolto definitivamente il nodo
Alla luce di tali elementi, l’Agenzia conclude che l’accordo deve essere inquadrato tra gli “atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, disciplinati dall’articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR. Per questa categoria è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
Registrazione solo in caso d’uso
Poiché l’accordo è perfezionato tramite corrispondenza PEC e non richiede forma scritta a pena di nullità, trova applicazione l’articolo 1 della Tariffa, Parte II, del TUR: l’atto deve essere registrato solo in caso d’uso, cioè quando viene prodotto presso un ufficio pubblico o in un procedimento amministrativo o giudiziario.
La stessa aliquota del 3% si applica anche qualora le parti decidano di procedere a una registrazione volontaria.
Redazione redigo.info

