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Nel sistema disciplinare degli ordini professionali, il rapporto tra sospensione cautelare, sospensione disciplinare e radiazione è terreno complesso, soprattutto quando si tratta di valutare gli effetti temporali delle diverse misure. Un Pronto Ordini dell’8 gennaio 2026 con oggetto il P.O. n. 113/2025, chiarisce un punto continuamente frainteso: i periodi di sospensione cautelare già sofferti dal professionista non possono essere detratti dal termine minimo di sei anni previsto per la riammissione all’Albo dopo la radiazione.
Sospensione cautelare e sospensione disciplinare: un principio consolidato
Ed insomma, il documento ribadisce un principio ormai pacifico: quando un procedimento disciplinare si conclude con una sospensione, il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere computato ai fini dell’esecuzione della sanzione.
In altre parole:
- la sospensione cautelare e quella disciplinare non possono cumularsi;
- la durata della sospensione disciplinare deve essere ridotta del periodo cautelare già sofferto.
Questo evita che il professionista subisca una misura più gravosa di quelle previste dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale. Il principio è stato recentemente confermato anche in ambito forense (sentenza n. 362/2024 del Consiglio Nazionale Forense, che ha stabilito che il Consiglio dell’Ordine deve tener conto della sospensione cautelare già eseguita).
La radiazione è altra cosa: il termine dei sei anni non va toccato
Diverso è il caso della radiazione. L’art. 57 del D.Lgs. 139/2005 stabilisce che:
- il professionista radiato può essere riammesso solo dopo almeno sei anni dal provvedimento di radiazione;
- la riammissione richiede la prova di una condotta irreprensibile tenuta dopo la radiazione.
Il periodo di sei anni ha una funzione precisa: rappresenta un arco temporale minimo e inderogabile durante il quale il radiato deve dimostrare un comportamento conforme ai requisiti etici della professione. Per questo motivo la sospensione cautelare già scontata non può essere sottratta dal termine minimo di sei anni. Il periodo cautelare, infatti, è anteriore alla radiazione e non può incidere sul tempo necessario per valutare la condotta successiva del professionista.
Sospensione vs radiazione. Una distinzione essenziale per l’organo disciplinare
La differenza tra sospensione e radiazione non è solo terminologica, ma sostanziale:
- nella sospensione, la misura cautelare incide sulla durata della sanzione;
- nella radiazione, la sospensione cautelare non ha alcun effetto sul termine minimo per la riammissione.
Gli organi disciplinari devono perciò applicare criteri distinti, evitando assimilazioni improprie che potrebbero compromettere la legittimità dei provvedimenti.
Conclusioni. La funzione etica della radiazione
Il documento chiarisce definitivamente che:
- sì, la sospensione cautelare si scomputa dalla sospensione disciplinare;
- no, la sospensione cautelare non riduce il periodo minimo di sei anni richiesto per la riammissione dopo la radiazione.
Una distinzione che rafforza la coerenza del sistema disciplinare e tutela la funzione etica della radiazione, fondata sulla necessità di verificare la condotta del professionista nel periodo successivo alla sua esclusione dall’Albo.
Redazione redigo.info

