Crisi industriale: disponibili criteri e modalità per accedere alle agevolazioni

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale n. 2006 del 5 settembre 2025, che definisce criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla Legge n. 181/1989, a sostegno di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. La nuova circolare sostituisce la precedente (16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii.) e introduce importanti aggiornamenti riguardo:

  • requisiti dei programmi e delle spese ammissibili;
  • modalità e termini per la presentazione delle domande;
  • criteri di valutazione, limiti di ammissibilità e punteggi minimi;
  • caratteristiche del contratto di finanziamento e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 5 settembre 2025, mentre per le richieste già inviate resta valida la disciplina precedente.

Soggetti beneficiari e ambito degli investimenti agevolabili

Possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, comprese le società cooperative e consortili, in possesso di specifici requisiti di regolarità, operatività e solidità economico-finanziaria. Sono ammesse anche le reti d’impresa, tramite contratto di rete finalizzato alla realizzazione congiunta dei progetti.

Gli interventi agevolabili comprendono:

  • progetti di investimento produttivo;
  • programmi per la tutela ambientale;
  • progetti di innovazione di processo e organizzazione (fino al 40% dell’investimento);
  • progetti di formazione del personale (fino al 20%);
  • progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (solo per investimenti superiori a 5 milioni di euro);

Tutti i progetti devono essere completati entro 36 mesi dalla firma del contratto, con possibilità di proroga fino a 12 mesi.

Agevolazioni concesse e presentazione delle domande

Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa;
  • finanziamento agevolato (minimo 20% dell’investimento ammissibile, durata massima 10 anni, tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento UE).

Le domande saranno valutate secondo una procedura a sportello, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, come previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 123/1998.

I termini per la presentazione saranno definiti con appositi avvisi del Ministero, sia per le aree di crisi non complessa sia per gli interventi regolati da specifici Accordi di programma.

Redazione redigo.info