Riders: classificazione e tutele

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni circa le effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività dei riders delle piattaforme digitali: l’obiettivo resta garantire a tali lavoratori adeguate tutele che prescindono dalla tipologia contrattuale riguardante il rapporto di lavoro (Circolare n. 9 del 18 aprile 2025).

Entro il 2 dicembre 2026 tutti gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva UE 2024/2831, relativa alle prestazioni di lavoro mediante le piattaforme digitali e contenente prescrizioni orientate a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali dei ciclo-fattorini (o riders). La stessa si aggiunge alla normativa interna compresa nel D. Lgs. n. 81/2015.

Riders: lavoro autonomo o subordinato?

L'attività lavorativa prestata dai ciclo-fattorini può classificarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato.

La disciplina contenuta nel sopracitato D. Lgs. n. 81/2015, opera un’esplicita indicazione circa i livelli minimi di tutela per la categoria dei riders, definendone innanzitutto, nell’ambito di un’organizzazione genuina della prestazione lavorativa, la natura autonoma.

Le modalità concrete attraverso le quali l’attività lavorativa è resa possono prevedere:

  • l’assenza di poteri di controllo;
  • l’assenza di poteri di direzione;
  • l’assenza di poteri sanzionatori;
  • la facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna nonché di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale.

Le tutele compatibili con la natura autonoma della prestazione riconoscono ai riders:

  • un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi;
  • un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;
  • una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali, invece, deve tener conto del concreto manifestarsi dei poteri tipici del datore di lavoro e della messa a disposizione del rider in favore dell’organizzazione imprenditoriale che si avvale della piattaforma digitale, delle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma, dell’algoritmo utilizzato.

In ogni caso la tipologia contrattuale più simile alla dinamica lavorativa dei riders è il lavoro intermittente; ciò determina l’applicazione della normativa vigente in materia di orario di lavoro, della possibilità di riconoscere l’indennità di disponibilità, delle tutele previdenziali, della malattia e della genitorialità.

Tutele

E’ necessario prevedere l’obbligo per le piattaforme digitali di informare coloro che prestano attività lavorativa per il loro tramite, dei sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati per monitorare, supervisionare o valutare l’esecuzione del lavoro, per prendere o sostenere decisioni che incidano sulle condizioni di lavoro.

Redazione redigo.info