Riconoscimento dell’indennità di malattia per lavoratori in quiescenza
Con la circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo al riconoscimento della tutela previdenziale per malattia nei confronti di lavoratori che, pur essendo già titolari di un trattamento pensionistico, intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente. L’ente previdenziale affronta anche la questione della possibilità di erogare la prestazione economica di malattia ai pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici.
I titolari di pensione possono avviare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, seppur con alcune limitazioni dovute alle normative sull’incumulabilità, acquisendo così lo status di pensionato lavoratore. Inoltre, per i lavoratori dipendenti che ricevono un trattamento pensionistico, non ci sono deroghe all’obbligo di versamento dei contributi per malattia, che rimane a carico del datore di lavoro, in base al settore di appartenenza e alla qualifica del lavoratore.
Malattia per lavoratori in pensione
L’INPS ritiene che sia possibile riconoscere la tutela previdenziale per malattia ai lavoratori già titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, a condizione che la specifica copertura assicurativa sia prevista dalla normativa vigente.
Questo riconoscimento protegge il lavoratore che, pur continuando a percepire il trattamento pensionistico, perde la fonte di reddito aggiuntiva derivante dalla nuova attività lavorativa a causa della malattia.
Nel caso in cui il lavoratore percepisca sia l’indennità di malattia che un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, si applica il regime di incumulabilità previsto per tali situazioni, poiché l’indennità di malattia ha la funzione di sostituire la retribuzione.
Operai agricoli
Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), si precisa che il diritto all’indennità di malattia cessa al termine della validità degli elenchi anagrafici, che coincide con il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, l’operaio agricolo a tempo determinato, che sia titolare di un trattamento pensionistico e iscritto negli elenchi in base a una precedente attività lavorativa, perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non ha un nuovo rapporto di lavoro attivo.
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione separata, si segnala che la normativa relativa alla tutela previdenziale della malattia e della degenza ospedaliera stabilisce chiaramente che tali prestazioni non sono riconosciute ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico.
Redazione redigo.info