Ristrutturazioni di condominio: le FAQ dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, con le FAQ del 21 febbraio 2025, risponde ad alcune richieste in merito alle spese per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici, aggiornando le indicazioni sugli adempimenti e gli oneri di comunicazione a carico degli amministratori di condominio.
Le spese di condominio
La risposta alla prima delle molteplici FAQ riguarda l’esonero, da parte dell’amministratore condominiale, dall’invio della comunicazione dei dati se, per le spese dell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano deciso, per quanto concerne la totalità degli interventi effettuati sulle parti comuni, per cedere il credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.
Un altro chiarimento sulle comunicazioni che l’amministratore di condominio deve inviare riguarda la situazione in cui, prima dell’invio della comunicazione, un Ente esterno, come il Comune, rimborsi le spese sostenute per i lavori dal condominio.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, se il rimborso è totale, i condomini non potranno beneficiare della detrazione IRPEF e l’amministratore non sarà obbligato a inviare la comunicazione relativa a tali spese. In caso di rimborso parziale, invece, l’amministratore dovrà inviare alle Entrate una comunicazione indicando solo le spese effettivamente a carico del condominio, specificando le relative quote a carico dei singoli condomini.
I condomini minimi
Tra le varie risposte fornite, c’è quella che riguarda la comunicazione dei “condomini minimi”. Questo tipo di condominio, che può avere al massimo otto condòmini, se ha nominato un amministratore, quest’ultimo deve inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico sulle parti comuni, entro il 16 marzo dell’anno successivo. Se non è stato nominato un amministratore, i condòmini non sono obbligati a trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi eseguiti sulle parti comuni.
Un’altra delucidazione riguarda i condomini minimi senza codice fiscale. L’Agenzia specifica che il campo “Progressivo condominio minimo” è un campo numerico necessario per identificare i condomini minimi senza codice fiscale, in particolare nel caso in cui lo stesso soggetto debba inviare comunicazioni per più condomini minimi privi di codice fiscale.
Ad esempio, se un condomino incaricato deve inviare i dati per due distinti condomini minimi senza codice fiscale, sarà necessario preparare due comunicazioni, indicando nei rispettivi campi “Progressivo” i valori “1” e “2”. Anche nel caso di un solo condominio minimo senza codice fiscale, il campo “Progressivo” deve essere valorizzato con il valore “1”.
Altri argomenti trattati
Altri temi trattati nelle FAQ riguardano le modalità di comunicazione per le pertinenze, in presenza di Sismabonus, per i posti auto in comproprietà, in caso di pagamento parziale o totale delle quote condominiali, il controllo di coerenza dell’importo complessivo dei lavori e per i “supercondomini”.
Infine, l’Agenzia precisa che per l’invio dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico sulle parti comuni del condominio, è disponibile un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati.
Redazione redigo.info