Fringe benefits, ADE ribadisce le restrizioni sui veicoli ad uso promiscuo
La modalità di determinazione forfettaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”.
Di più: “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”.
Pertanto:
– l’installazione delle infrastrutture effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, quindi da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente;
– il consumo di energia “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
Riguardo al rimborso spese, “in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a [questo] titolo […] costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal […] articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte”.
Coerentemente con tali conclusioni, “anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione”.
Così l’Agenzia delle Entrate, che ribadisce il concetto nelle risposte date in videoconferenza il 5 febbraio scorso.
Redazione redigo.info