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  Imprese  Transizione 5.0, rinforzo 2025
Imprese

Transizione 5.0, rinforzo 2025

redazioneredazione—Febbraio 6, 2025
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Il Bilancio per il 2025 è intervenuto a rinforzo del piano Transizione 5.0, sostegno al processo di trasformazione energetica e digitale delle imprese. La misura di vantaggio ne è uscita da un lato semplificata, dall’altro rimodulata in alcuni aspetti.

L’intervento é contenuto nell’art. 1, commi 427, 428, 429, della L. n. 207/2024.

In particolare:

a. è più ampia la platea dei beneficiari;

b. vengono ridotti i vincoli burocratici per determinare il risparmio energetico;

c. passano da tre a due gli scaglioni degli investimenti ammissibili e la correlata percentuale del credito d’imposta;

d. viene estesa la possibilità di cumulo con altre misure agevolative, modificata e incrementata la base di calcolo del credito d’imposta per alcune tipologie di acquisto di impianti fotovoltaici.

Le disposizioni si applicano già agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024; con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta, la loro fruizione è subordinata a una comunicazione del Gse (Gestore dei servizi energetici) nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Il rinforzo in più fasi

Il comma 427 modifica direttamente l’articolo 38 del Dl n. 19/2024:

  • al comma 2, amplia la platea dei beneficiari;
  • al comma 5, incrementa la percentuale per l’acquisto di impianti fotovoltaici;
  • ai commi 7 e 8 lettera b), cambia l’aliquota del credito d’imposta in relazione a due scaglioni di investimento ammissibili;
  • al comma 9, interviene sulle regole per la determinazione del risparmio energetico di società di locazione operativa e dà nuove indicazioni sul calcolo della riduzione dei consumi che semplificano, nelle procedure, la disciplina per le pratiche legate alla sostituzione di macchinari e l’acquisto dei beni 4.0 con contratto Epc (Energy performance contract) con una ESCo;
  • al comma 18, modifica il perimetro di cumulabilità con altre agevolazioni.

Si va ora nel dettaglio.

1. I nuovi beneficiari del tax credit Transizione 5.0, in alternativa alle imprese, sono le società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Le ESCo sono imprese certificantesi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, che offrono dei servizi specifici necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell’efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. Le ESCo devono

– effettuare un audit energetico preliminare;

– definire le azioni da svolgere per l’efficientamento;

– infine, verificarne l’esito.

2. Le maggiorazioni per il calcolo del tax credit vengono ridefinite. Per l’acquisizione di moduli fotovoltaici, il legislatore ha disposto un incremento. In definitiva, dal 1° gennaio 2025 essa è pari:

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Ue, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • al 150% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

3. Cambia la misura dell’agevolazione (percentuale e scaglioni di investimento ammissibili): in prima istanza, vengono ridotte da tre a due le soglie di investimento ammissibili, ai fini del calcolo delle aliquote del credito; dunque, si elimina l’aliquota del 15% prevista per la fascia intermedia che interessava gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Si registra, dunque, un maggior vantaggio fiscale derivante dalla nuova percentuale, pari al 35%, applicabile agli investimenti fino a 10 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 2025, la misura del credito d’imposta riconosciuto è pari al: 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

4. Cambiano le norme per calcolare il risparmio energetico: per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito potrà essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o, in alternativa, del locatario.

5. E’ stata definita anche la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0. Nello specifico:

  • è definita la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva (pari al 3%) ovvero dei processi (pari al 5%), per gli investimenti in beni (Allegato A della legge n. 232/2016), caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • la riduzione dei consumi energetici é in ogni caso conseguita per i progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società ESCo in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

Il tax credit è cumulabile?

Il perimetro di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con: il credito per investimenti nella Zes unica – Mezzogiorno e nella Zls; le ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno “non copra” le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Redazione redigo.info

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