Lavoratori rimpatriati: sospensione del trattamento di disoccupazione

Il messaggio INPS n. 184 del 17 gennaio 2025 fornisce chiarimenti riguardo alla disapplicazione della Legge n. 402/1975, che disciplinava il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, a seguito delle disposizioni dell’articolo 1, comma 187, del Bilancio 2025 (L. n. 207/2024).

Cosa dice la legge n. 402

La richiamata Legge n. 402 del 25 Luglio 1975 dichiara che, in caso di disoccupazione causata da licenziamento o dal mancato rinnovo di un contratto di lavoro stagionale all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati e i lavoratori frontalieri hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, al netto di eventuali periodi già coperti da indennizzi previsti da accordi internazionali.

Durante lo stesso periodo, hanno diritto anche agli assegni familiari e all’assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico. L’accesso a queste prestazioni è condizionato al fatto che il rimpatrio avvenga entro 180 giorni dalla data del licenziamento (o dalla fine del contratto stagionale), e sempre dopo il 1° novembre 1974.

Modifiche dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 187) ha disposto che la L. n. 402 non si applica più alle cessazioni del rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, non sarà più possibile presentare domande di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro dopo tale data.

L’INPS ha aggiornato la propria procedura per escludere automaticamente la possibilità di accoglimento delle domande relative a cessazioni successive al 31 dicembre 2024. Le domande presentate per cessazioni di lavoro a partire da questa data saranno respinte automaticamente, con l’indicazione della motivazione giuridica corrispondente.

Domande di disoccupazione pervenute entro il 31 dicembre 2024

Per le domande di disoccupazione relative a cessazioni avvenute entro il 31 dicembre 2024, l’INPS conferma che rimangono valide le indicazioni operative già fornite nella circolare n. 106 del 2015 e nel messaggio INPS n. 1328 del 2024.

Le domande saranno trattate secondo le modalità previste dalla normativa in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Redazione redigo.info