Primo disegno di legge sulle PMI approvato dal CdM
Su proposta del ministro Urso (MIMIT), il CdM del 14 gennaio ha approvato il primo disegno di legge sulle PMI (di cui all’art. 18 della legge n. 180/2011).
Il testo, quale primo intervento organico per le piccole e medie imprese, introduce e disciplina una serie di misure a favore di diversi settori produttivi del paese, tra cui quello moda e HO.RE.CA.
I principali interventi per le PMI
Il provvedimento interviene sui seguenti profili/settori:
- assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo delle PMI appartenenti alla filiera della moda;
- riconoscimento delle “Centrali consortili“, quali enti mutualistici di sistema;
- estensione dell’esonero dell’assicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese operanti in aree portuali, ferroviarie e aeroportuali;
- introduzione della definizione degli operatori del settore HO.RE.CA (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel e ristoranti);
- ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.
Comparto moda: spiccano i Mini Contratti di Sviluppo
Al comparto moda sono destinati fino a 100 milioni di euro per i Mini Contratti di Sviluppo, finalizzati a sostenere programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.
Le misure introdotte per il settore moda consentono alle imprese di affrontare le sfide del mercato e i maggiori oneri amministrativi.
“Centrali consortili”, nuovi enti giuridici
Il disegno di legge introduce nuovi enti giuridici, le “Centrali consortili“, ovvero strutture di indirizzo e coordinamento per le micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera.
La norma introdotta delega, altresì, al Governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle Centrali consortili entro 12 mesi.
Nuove norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il disegno di legge modifica il decreto legislativo n. 81/2009, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nello specifico, si prevede, in caso di lavoro agile svolto in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza. Tale adempimento è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici.
In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
In tale contesto, si prevede anche che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, aumentandone il livello, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI.
Altri interventi
Non per ultimo, la novella norma introduce anche:
- il riordino normativo della disciplina dei Confidi, tramite la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo (previsto dal Testo Unico Bancario); l’ampliamento delle attività consentite; la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative;
- l’introduzione degli incentivi fiscali per le imprese che aderiscono ad un contratto di “rete soggetto”. L’agevolazione è finanziata fino a 45 milioni dal 2027 al 2029 e riguarda gli utili realizzati tra il 2026 e il 2028;
- misure per l’incremento dell’occupazione giovanile, mediante una “staffetta generazionale” e un sistema di pensionamento flessibile.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info