Il Senato approva il dl sul CPB. Novità anche per il ravvedimento
L’Assemblea dei senatori ha rinnovato ieri, 28 novembre 2024, la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del dl n. 155 (cd. decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.S. n. 1274), nel testo proposto dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 22 ottobre 2024, che passa all’esame della Camera, di fatto confermando e aumentando le novità sul tema.
Tra le modifiche introdotte, una interessa il Concordato Preventivo Biennale, come anche il regime del ravvedimento ad esso collegato con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022. Resta intanto la possibilità per gli ISA che hanno presentato il modello Redditi 2024 entro il 31 ottobre non aderendo, di accedere all’Istituto presentando una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre p.v.
Il testo appena approvato contiene una correzione: se viene cambiata la compagine sociale di società o associazioni (art. 5 TUIR), la causa di esclusione o cessazione verrà limitata ai soli casi di aumento del numero dei soci o degli associati. Come effetto, compagini ridotte nel numero dei soci o degli associati o con numero che resta inalterato divengono irrilevanti. Unica eccezione il subentro di eredi per decesso di un socio o associato. In questa ipotesi, si può beneficiare del CPB senza esserne esclusi o decadere.
Sul recesso del socio, questione sollevata in ragione della novità in esame, nulla viene specificato. Non sarebbe causa di cessazione del CPB, con possibili aggravi in capo ai soci rimanenti.
Novità del decreto n. 155/2024 convertito riguardano anche il ravvedimento connesso al CPB, anni 2018-2022: viene esteso alle imprese multiattività che nel periodo di riferimento erano escluse da ISA: contribuenti, cioè, che che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati rispetto alle attività che non rientrano tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente supera il 30 per cento del totale dei ricavi dichiarati.
Redazione redigo.info